Come funziona la pensione di guerra?

Rita Fiore
2025-08-07 17:36:54
Numero di risposte
: 24
La pensione di guerra spetta al militare o al civile che abbia riportato, per causa di guerra, menomazioni dell’integrità psico-fisica.
Possono essere concessi: pensione, se la menomazione non è suscettibile col tempo di miglioramento, assegno temporaneo – se la menomazione è suscettibile di miglioramento – per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro, da convertire, alla scadenza, se l’infermità è tuttora classificabile, in pensione vitalizia o in indennità una tantum; indennità una tantum, pari ad una o più annualità della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque, a seconda della gravità della menomazione.
La categoria di appartenenza è stabilita in base alle tabelle allegate al D.P.R. n. 915/78 e successive modifiche.
A seconda della gravità delle menomazioni, sono previste: la tabella B, che comprende alcune infermità di grado più lieve; la tabella A, che suddivide le infermità in otto categorie, di importo economico differente a seconda della loro gravità; la tabella E, nella quale sono elencate le infermità più gravi, che danno diritto ad un assegno di superinvalidità, in aggiunta al trattamento di 1ª categoria.
I residenti in Italia devono presentare istanza alla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente, quelli residenti all’estero invece dovranno inviare l’istanza, tramite le competenti Rappresentanze consolari, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro – Uff. VII – Via XX Settembre 97 – 00187 – ROMA.
Il termine per la presentazione di prime domande per infermità contratte a causa di eventi bellici verificatisi anteriormente al 31 gennaio 1979 è attualmente chiuso.
Per le infermità contratte a causa di eventi successivi al 1 febbraio 1979 l’istanza deve essere presentata entro cinque anni dalla data dell’evento stesso.
Poi sono previsti anche assegni accessori che vengono liquidati su domanda degli interessati, come l’assegno di incollocabilità o l’indennità speciale annua, e assegni accessori che vengono liquidati d’ufficio.

Luisa Coppola
2025-07-27 00:47:55
Numero di risposte
: 19
Con la riforma del 1986 l’aggiornamento annuale è automatico e viene calcolato sulla base della differenza dei due indici: costo del lavoro e costo della vita.
Il criterio di adeguamento incide anche sul limite di reddito da utilizzare in alcune circostanze come condizione per il riconoscimento d’indennità o assegni.
La stessa legge del 1991 ha infatti stabilito in modo definitivo che i trattamenti pensionistici di guerra hanno natura esclusivamente risarcitoria.
Ciò significa che le somme percepite a questo titolo non sono da considerarsi reddito.
Di conseguenza, come già detto, non devono essere computate né ai fini fiscali, né previdenziali.
Tutti questi vitalizi sono devoluti, nella stessa misura e alle medesime condizioni, ai congiunti aventi diritto alla pensione di reversibilità.
I nuovi importi maggiorati si traducono in circa 5 euro al mese in più per gli invalidi di prima categoria e 1 euro quelli di ottava.
Il limite utile per il 2024, riferito al reddito Irpef, è fissato in 18.187 euro annui.
Grazie a una legge del 1991, per alcune specifiche invalidità è possibile richiedere un accompagnatore da scegliere tra i militari, oppure tra i giovani che optavano per il servizio civile in luogo della leva, almeno finché quest'ultima non è stata abolita.
Per ottenere l’accompagnatore, l’invalido di guerra deve comunque risultare insignito di medaglia d’oro al valore militare.
L’assegno annuo riferito alla medaglia d’oro raggiunge quest’anno i 5.562,53 euro, pari a 463,54 euro al mese.
I decorati di medaglia d’argento otterranno invece un miglioramento di 9,13 centesimi al mese.
E' solo di 1 euro al mese l’aumento del compenso per chi durante la guerra si è meritato una medaglia di bronzo.
I decorati di croce di guerra quest’anno potranno contare su 15,45 euro mensili.
Si tratta di assegni che, anche se conferiti per atti compiuti in tempo di pace, sono esenti da imposte.
La stessa legge del 1991 ha infatti stabilito in modo definitivo che i trattamenti pensionistici di guerra hanno natura esclusivamente risarcitoria.
Ciò significa che le somme percepite a questo titolo non sono da considerarsi reddito.
Di conseguenza, come già detto, non devono essere computate né ai fini fiscali, né previdenziali.

Diana Colombo
2025-07-26 21:51:07
Numero di risposte
: 17
L’iter per il riconoscimento della pensione di guerra si articola in varie fasi: domanda amministrativa da presentare alla Direzione competente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, compilando il modulo disponibile sul sito del MEF.
Accertamento medico-legale da parte della Commissione Medica INPS.
Attribuzione della categoria di invalidità, espressa in ottavi, che determina l’importo della pensione.
Erogazione della pensione, esente da IRPEF e cumulabile con altri trattamenti pensionistici.
Le pensioni di guerra possono essere concesse a: invalidi militari di guerra, compresi quelli dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia;
civili invalidi di guerra, tra cui vittime di bombardamenti, deportati nei campi di concentramento, feriti da ordigni o esplosioni belliche.
La pensione di guerra quindi è un trattamento economico di natura risarcitoria e non previdenziale, corrisposto in favore di: militari o ex militari colpiti da lesioni o infermità in occasione di conflitti armati;
civili che abbiano subito danni permanenti a causa di eventi bellici.
Le pensioni di guerra non sono trasmissibili per successione ereditaria, ma sono reversibili ai superstiti qualora risultino a carico del dante causa alla data del decesso.