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Cosa si intende per danno ambientale?

Pierfrancesco Barone
Pierfrancesco Barone
2025-07-27 01:23:42
Numero di risposte : 19
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Per danno ambientale, si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente. Il danno ambientale è previsto e disciplinato dall'art.18 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i., nel quale il legislatore sancisce che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".
Gabriele Negri
Gabriele Negri
2025-07-27 01:04:15
Numero di risposte : 18
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Il danno ambientale viene definito come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata dalla stessa, dove per utilità di una risorsa si intendono servizi e funzioni svolti a favore di altre risorse naturali o dell’uomo. È necessario precisare, però, che in aderenza al principio di precauzione la disciplina non si applica solo in caso di evidenza di danno ma anche in caso di sola “minaccia imminente” di danno ovvero quando si verifichi – con valutazione scientifica obiettiva – il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale. La definizione di danno ambientale è quindi limitata alle componenti naturalistiche quali specie e habitat naturali protetti dalla L. 157/1992 e dal D.P.R. 357/97 e aree naturali protette dalla L. 394/1991, acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque definiti nella direttiva 2000/60 oppure sullo stato ambientale delle acque marine definito nella direttiva 2008/56, terreno mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione di sostanze, preparati, organismi, ecc… Le tipologie di “deterioramento” che danno luogo ad un danno, con riferimento alla modificazione alle condizioni originarie, vengono valutate nei confronti di specifici comparti ambientali. La definizione di danno ambientale è quindi limitata alle componenti naturalistiche sopra descritte e non si riferisce ad elementi quali paesaggio ed atmosfera.
Pericle Coppola
Pericle Coppola
2025-07-27 00:16:27
Numero di risposte : 10
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Per danno ambientale si intende, il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale. L’ISPRA assicura il supporto tecnico al Ministero della Transizione Ecologica ai fini dell’esercizio delle azioni di danno ambientale di titolarità ministeriale, in sede giudiziaria o in sede amministrativa. A tal fine l’Area per l’Accertamento, la Valutazione e la Riparazione del Danno Ambientale svolge, su incarico del MiTE, le istruttorie finalizzate a supportare sul piano tecnico le azioni necessarie a riparare i danni ambientali o prevenirne il verificarsi. L’Area per l’Accertamento, la Valutazione e la Riparazione del Danno Ambientale svolge, altresì, importanti attività di approfondimento tecnico/istruttorio, in collaborazione con le Reti Operative, finalizzate per esempio alla ricostruzione dei criteri per l’accertamento del danno ambientale e dei criteri per la riparazione del danno ambientale. Per danno ambientale si intende, il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale (specie e habitat protetti, aree naturali protette, acque superficiali e sotterranee, terreno) o delle utilità assicurate da tali risorse.