Il legislatore definisce il reato di inquinamento ambientale in questo modo: E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il reato in oggetto è un delitto a forma libera, configurabile in seguito a una condotta di azione o omissione, pur determinante in una compromissione o in un deterioramento significativo e quantificabile del “bene” ambiente.
Il termine compromissione può essere legato ad una nozione di cambiamento irreversibile, in peggio.
Il termine deterioramento indica invece un effetto più lieve, ovvero una modificazione reversibile.
I beni presi di mira da tali condotte, come sancito dal dispositivo, quelli “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
Secondo la recente sentenza Cass. pen. n. 15865/2017, non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno.
È deterioramento una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole mentre si parla di compromissione nei casi di uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.