È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.
La definizione a carattere generale viene specificata dal comma successivo, che detta un’elencazione di fattispecie, costruite alla stregua della direttiva 2004/35/CE, fornendo un’analitica e documentata classificazione delle risorse la cui lesione comporta danno ambientale giuridicamente rilevante.
Il danno all’ambiente riflette questa configurazione trasversale del valore ambiente e non può consistere esclusivamente nel pregiudizio ai singoli elementi che lo compongono o a una sua sola dimensione, quale è quella ecologico-materiale presa in considerazione dalla normativa speciale.
La previsione, pur nella molteplicità delle ipotesi regolate e nonostante la dettagliata elencazione delle singole componenti del danno ambientale, non è in realtà esaustiva dell’intera, possibile casistica di eventi pregiudizievoli all’ambiente.
Così, ad esempio, non vi compare l’inquinamento atmosferico; ma è indubbio che esso costituisce danno ambientale ai sensi del nuovo Codice ambientale, dal momento che la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera sono espressamente disciplinate dalla Parte V del decreto legislativo n. 152/2006.
Conferma di ciò fornisce proprio l’art. 311 che contiene, quanto al danno, una previsione di vasta portata che si discosta di gran lunga dalla tecnica utilizzata dal legislatore comunitario e che presuppone un’idea di danno come pregiudizio del valore ambiente in sé; non, quindi, come lesione specifica, tipicamente prevista, delle sue singole e normativamente individuate componenti.