La responsabilità professionale di un operatore qualificato è sottoposta a precisi termini di prescrizione.
Questo significa che il diritto di agire per il risarcimento del danno può estinguersi trascorso un determinato periodo di tempo e cioè:
Responsabilità contrattuale: il termine è di 10 anni, decorre dall’inadempimento del professionista.
Responsabilità extracontrattuale: il termine è di 5 anni e decorre dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza del danno.
Il calcolo del termine di prescrizione dipende da diversi fattori:
Dies a quo (inizio del termine): La prescrizione decorre dal momento in cui il cliente ha avuto conoscenza del danno e del suo collegamento causale con l’inadempimento.
Interruzione: Un atto formale, come una diffida o un riconoscimento del debito da parte del professionista, può interrompere il termine, che ricomincia a decorrere ex novo.
Sospensione: Situazioni specifiche, come il rapporto tra genitori e figli, possono sospendere il decorso del termine.
In alcune professioni, come quella medica, i termini di prescrizione sono influenzati dalla scoperta tardiva del danno.
La giurisprudenza, ad esempio, ha stabilito che per i danni “occulti” il termine decorre dalla scoperta del problema.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10506/2022, ha ribadito che, in caso di responsabilità professionale del medico, il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza effettiva del danno subito dal paziente, indipendentemente dalla data dell’intervento.