La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 92 c.p.c. e ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese, senza però ritenere compensate a priori le spese nel caso in cui il lavoratore risulti soccombente nei confronti del datore di lavoro. Il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche nella più generica ipotesi di quando sussistono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La Corte Costituzionale ha però ritenuto che la qualità di lavoratore subordinato della parte che agisce o resiste nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non giustifica, di per sé, una deroga all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente. La Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il giudice di merito dovrà, in tema di compensazione delle spese del giudizio, verificare se vi sia o meno una situazione di assoluta incertezza su questioni di fatto, eventualmente riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di lite.