La responsabilità professionale dell’avvocato consiste nell’obbligo di risarcire i danni provocati al cliente per violazione dei doveri derivanti dall’esercizio della professione legale.
Essa trova il suo fondamento generale nell’art. 1176 c.c., relativo alla diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, e nell’art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore in caso di inadempimento.
L’avvocato deve comportarsi con:
Competenza tecnica adeguata;
Diligenza qualificata: superiore a quella dell’uomo medio, propria del professionista;
Lealtà e correttezza nei confronti del cliente, della controparte, dei colleghi e dell’autorità giudiziaria;
Aggiornamento professionale costante, come previsto dall’art. 15 della L. n. 247/2012.
La violazione di tali doveri può dar luogo, oltre che a responsabilità civile, anche a responsabilità disciplinare.
La responsabilità contrattuale comporta che il danneggiato debba provare il contratto e l’inadempimento, mentre è onere dell’avvocato dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
L’avvocato risponde quindi ai sensi dell’art. 1218 c.c., per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra avvocato e cliente è di natura contrattuale, e si perfeziona con il conferimento del mandato professionale, anche verbalmente o tacitamente, qualora l’avvocato inizi a svolgere attività in favore del cliente.