Quali sono i presupposti per parlare di responsabilità professionale?

Zaccaria Orlando
2025-08-08 09:41:09
Numero di risposte
: 24
Per responsabilità s'intende: Capacità di rispondere dei propri comportamenti, rendendone ragione e accettandone le conseguenze.
Più precisamente nel nostro caso parliamo di responsabilità professionale intendendo: l'insieme degli obblighi e dei doveri giuridici e morali di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale e che opera con l'obiettivo di garantire un'adeguata assistenza infermieristica alla singola persona.
La responsabilità ha in sé due accezioni positiva, o Ex-Ante, che deriva dalla consapevolezza di dover mantenere un comportamento corretto e di doversi assumere gli obblighi previsti dalla professione e dalle leggi e dal Codice Deontologico
La valenza negativa della responsabilità porta l'infermiere di fronte ad un giudice che valuterà l'effettiva quantità e qualità di “non responsabilità”.
Gli ambiti della responsabilità professionale sono: RESPONSABILITÀ PENALE; RESPONSABILITÀ CIVILE; RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE / ORDINISTICO-DISCIPLINARE.
La responsabilità penale sussiste qualora si debba rispondere di un'azione od omissione che viola il Codice Penale costituendo reato.
La responsabilità civile rientra, al contrario di quella penale, nel diritto privato.
La responsabilità disciplinare deriva dal rapporto di subordinazione tra l'infermiere e il datore di lavoro e dal rapporto tra l'infermiere e il Collegio IPASVI che scaturisce dall'iscrizione obbligatoria all'Albo professionale.
Datore di lavoro e Collegio esercitano il loro potere qualora evidenzino delle violazioni sulle regole comportamentali da loro stabilite.

Noemi Pagano
2025-07-27 05:34:17
Numero di risposte
: 20
La responsabilità professionale dell’avvocato consiste nell’obbligo di risarcire i danni provocati al cliente per violazione dei doveri derivanti dall’esercizio della professione legale.
Essa trova il suo fondamento generale nell’art. 1176 c.c., relativo alla diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, e nell’art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore in caso di inadempimento.
L’avvocato deve comportarsi con:
Competenza tecnica adeguata;
Diligenza qualificata: superiore a quella dell’uomo medio, propria del professionista;
Lealtà e correttezza nei confronti del cliente, della controparte, dei colleghi e dell’autorità giudiziaria;
Aggiornamento professionale costante, come previsto dall’art. 15 della L. n. 247/2012.
La violazione di tali doveri può dar luogo, oltre che a responsabilità civile, anche a responsabilità disciplinare.
La responsabilità contrattuale comporta che il danneggiato debba provare il contratto e l’inadempimento, mentre è onere dell’avvocato dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
L’avvocato risponde quindi ai sensi dell’art. 1218 c.c., per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra avvocato e cliente è di natura contrattuale, e si perfeziona con il conferimento del mandato professionale, anche verbalmente o tacitamente, qualora l’avvocato inizi a svolgere attività in favore del cliente.
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