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Cosa deve dimostrare il danneggiato nei casi di responsabilità civile contrattuale?

Loretta Gatti
Loretta Gatti
2025-07-27 09:05:21
Numero di risposte : 17
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Nella responsabilità contrattuale, l’attore deve dimostrare soltanto l’esistenza dell’obbligazione e l’oggettivo inadempimento, mentre è a carico del debitore l’onere di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile. Il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo della prestazione deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore sia del mancato guadagno di quest’ultimo, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione. L’articolo 1218 del Codice Civile sancisce infatti che il debitore debba eseguire la prestazione prevista senza ritardo ed in maniera esatta, quindi rispondente a quanto previsto dall’accordo. Qualora non adempia, adempia in ritardo o la prestazione sia inesatta, sarà esposto ad un dovere risarcitorio, che consiste, per l’appunto, nel risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Il fondamento delle due forme di responsabilità è di diversa natura: la responsabilità contrattuale vede il suo fondamento nel contratto, quindi nell’accordo tra le parti che sancisce il loro incontro di volontà ed il sorgere di obblighi reciproci, mentre la responsabilità extracontrattuale, sorge di fronte al fatto illecito. Il nostro ordinamento mantiene la tradizionale distinzione tra due forme di responsabilità: da un lato, la responsabilità contrattuale, discendente dalla previsione dell’articolo 1218 del Codice Civile, dall’altro la responsabilità extracontrattuale o aquiliana, derivante dal disposto dell’articolo 2043 del Codice Civile. In tema di responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo della prestazione deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore sia del mancato guadagno di quest’ultimo.