Se una volta sottoscritto il preliminare il venditore non vuole più venire dal notaio a firmare, l’acquirente potrà avviare una causa e scegliere tra: chiedere la risoluzione del contratto; se l’acquirente riesce a dimostrare di aver subìto una perdita patrimoniale, gli è dovuto anche il risarcimento del danno; chiedere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ovvero fare in modo che il tribunale, con una sentenza, trasferisca la proprietà anche senza la collaborazione del venditore.
In questo caso il giudice gli ordinerà di pagare il residuo del prezzo, detratti gli eventuali acconti già versati.
Nel contratto preliminare è di solito previsto il versamento di una caparra confirmatoria, cioè una somma di denaro che in genere si aggira intorno al 10-20% del prezzo di acquisto e che si farà valere come acconto sul prezzo finale del bene, da parte di chi compra l’immobile.
Se l’acquirente decide di non procedere con l’acquisto, il venditore può recedere dal preliminare trattenendo la caparra; viceversa, qualora sia il venditore a non rispettare gli impegni presi con il compromesso, l’altra parte può recedere dal contratto ed esigere il versamento del doppio della caparra.
Oltre alla caparra confirmatoria esiste anche un altro tipo di caparra, quella penitenziale, che svolge la funzione di corrispettivo del recesso: la parte che recede dal preliminare perde la caparra versata, oppure deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto.
A differenza della caparra confirmatoria, non è dovuto alcun altro tipo di risarcimento.
Se l’acquirente teme che dopo aver stipulato il compromesso il venditore possa vendere ad altri l’immobile, iscrivervi ipoteche, o ancora subire azioni da parte di terzi, può garantirsi registrando il contratto preliminare e trascrivendolo nei pubblici registri immobiliari entro 30 giorni.
La trascrizione non è obbligatoria ma è fortemente consigliata, perché con essa eventuali vendite, iscrizioni ipotecarie o pignoramenti non pregiudicano i diritti dell’acquirente, e quindi non saranno vincolanti nei suoi confronti.
Inoltre viene attuato il cosiddetto effetto prenotativo; questo significa che con la trascrizione il promissario acquirente prevarrà su tutti i successivi atti del venditore e anche di quelli anteriori se trascritti successivamente al suo.