Nel caso in cui il promissario acquirente o il promittente venditore non si presenti per la firma del rogito nella data concordata nel preliminare, la parte non inadempiente potrà tutelarsi agendo in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto preliminare e, dunque, lo scioglimento dell’accordo ed il risarcimento dei danni subiti.
La parte non inadempiente potrà chiedere al giudice la pronuncia di una sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., con la quale venga trasferita in maniera coattiva la proprietà dell’immobile all’acquirente.
Qualora nel contratto preliminare sia prevista una caparra confirmatoria, la parte non inadempiente potrà richiedere il recesso dal contratto e trattenere la caparra o esigerne il doppio.
Se una delle parti che ha concluso un contratto preliminare di compravendita immobiliare non rispetta il termine stabilito per la firma del contratto definitivo, la parte non inadempiente può rivolgersi al Giudice per chiedere la risoluzione del contratto o l’esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre oppure può avvalersi della caparra conformatoria.
Il promissario acquirente può tutelarsi dalla possibile alienazione a terzi dell’immobile da parte del venditore con la trascrizione del contratto preliminare, che blocca gli effetti degli atti trascritti successivamente al preliminare stesso.