Quanto dura un fallimento personale?

Angelo Ruggiero
2025-07-28 18:45:25
Numero di risposte
: 18
Il fallimento personale può avere un effetto benefico sul tenore di vita della persona indebitata, oltre a offrire una migliore protezione legale. Quando una persona viene dichiarata fallita, le cause pendenti e i pignoramenti contro il debitore vengono automaticamente sospesi. Il fallimento personale corrisponde quindi a una sospensione dei tuoi debiti e non a una cancellazione. Al termine della procedura concorsuale, se tutte le cause del debitore non sono state liquidate con il pignoramento dei beni, il debitore riceverà un certificato di inadempienza che riporterà l'importo non pagato, rappresentando così il pagherò. Questo certificato di inadempienza consentirà ai creditori, per 20 anni, di riavviare in futuro le procedure di esecuzione, nel caso in cui la situazione finanziaria del debitore migliori e desideri reclamare nuovamente il credito.

Baldassarre Sorrentino
2025-07-28 16:42:03
Numero di risposte
: 13
La durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità.
Ed è elevabile fino a sette anni quando il procedimento si presenta notevolmente complesso.
Ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori.
La Legge Pinto, stabilisce che il termine “ragionevole” di durata si considera rispettato se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Secondo la più recente giurisprudenza, per i creditori tale termine decorre dalla data di ammissione al passivo.
Ciò significa che se il fallimento ha una durata superiore ai sei anni, causando danni patrimoniali o non patrimoniali alle parti, si può chiedere un’equa riparazione presentando ricorso al Presidente della Corte d’Appello territorialmente competente.
Una volta accertata l’irragionevole durata della procedura, tenuto conto, tra l’altro, della complessità del caso e del numero dei creditori, la misura dell’indennizzo varia tra euro 400,00 ed euro 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata.

Carmela Marino
2025-07-28 16:12:28
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: 17
La funzionaria del Tribunale di Rovereto è giustamente orgogliosa.
Appena due gli impiegati della cancelleria, «mai assenti per malattia, però», che realizzano per l’Italia il record assoluto in termini di rapidità nella gestione dei fallimenti: 3 anni e 5 mesi.
Pare già un’enormità.
E tuttavia, purtroppo, non si tratta della regola, in un paese che ancora ne impiega in media più di sette.
Il valore medio, 7 anni e un mese, è infatti il più basso dal 2003 (6,8 anni), ben distante dai picchi di otto anni e 10 mesi del 2010-2011, in confortante recupero di tre mesi rispetto al 2015.
La metà delle pratiche che riesce ad essere gestita in meno di cinque anni, il primo 25% addirittura entro due anni e cinque mesi.
Gli effetti della riforma varata nel 2015 sono evidenti nell’aumento delle pratiche “sprint”, chiuse entro due anni, arrivate ormai a ridosso del 18%, tre punti in più rispetto al minimo del 2013.

Cosimo Villa
2025-07-28 15:37:26
Numero di risposte
: 9
Il termine ragionevole di durata si considera rispettato se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Secondo la più recente giurisprudenza, per i creditori tale termine decorre dalla data di ammissione al passivo.
Ciò significa che se il fallimento ha una durata superiore ai sei anni, causando danni patrimoniali e/o non patrimoniali alle parti, si può chiedere un’equa riparazione.
Una volta accertata l’irragionevole durata della procedura, tenuto conto, tra l’altro, della complessità del caso e del numero dei creditori, la misura dell’indennizzo varia tra euro 400,00 ed euro 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata.
Il ricorso deve essere depositato entro sei mesi dalla conclusione definitiva del procedimento che, nel caso del fallimento, coincide con il passaggio in giudicato del relativo decreto di chiusura.
Diventa, quindi, utile monitorare le tempistiche delle procedure fallimentari e valutarne gli esiti e gli effetti sui danni subiti al fine di attivarsi tempestivamente con la proposizione del ricorso.

Zelida Vitali
2025-07-28 14:19:22
Numero di risposte
: 17
Il fallimento di una persona fisica non può avvenire poiché riguarda individui che esercitano attività di piccoli imprenditori o impresa che hanno investito fino ad un massimo di 300.000 euro, con ricavi che negli ultimi tre bilanci non hanno superato i 200.000 euro e con un ammontare di debiti inferiore a 500.000 euro.
A parte per la situazione di sovraindebitamento, una persona fisica può accedere alla procedura di fallimento se, negli ultimi cinque anni, non ha usufruito della stessa procedura e non ha subito una revoca o cessazione degli effetti di un piano precedente.
La riabilitazione dopo il fallimento della persona fisica ha come effetto diretto la cessazione delle incapacità personali che lo hanno colpito ha seguito della sentenza di fallimento e della relativa iscrizione nel registro pubblico dei falliti.
La riabilitazione si basa sulle norme contenute nel R.D 16 marzo 1942, n. 267 agli articoli da 142 a 145 e all’articolo 241.
Infine, con la sentenza di riabilitazione civile viene ordinata la cancellazione da parte del richiedente dal registro pubblico dei falliti.
Inoltre, la procedura di esdebitamento prevista dalla legge 179/2012, le persone fisiche possono dichiarare fallimento nel caso in cui non possono far fronte ai debiti contratti.
Siccome la procedura di fallimento coinvolge diversi soggetti, lo stesso va comunicato non soltanto all’imprenditore, ai creditori e al pubblico ministero, ma deve anche essere annotato nel Registro delle Imprese territorialmente competente, ossia quello dove ha sede l’azienda dell’imprenditore oppure dove la procedura è stata aperta.
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