Dopo il concordato fallimentare, il fallito o un terzo e i creditori si accordano per il soddisfacimento dei creditori senza ricorrere alla liquidazione giudiziaria del patrimonio del fallito.
Il curatore non è tenuto a chiedere la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, poiché la società potrà decidere se continuare l'attività o sciogliersi.
La legge fallimentare non prevede espressamente un provvedimento di accertamento dell'avvenuta esecuzione del concordato.
Il giudice delegato accerta con decreto l'avvenuta esecuzione del concordato e ordina la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato.
Il decreto di accertamento di avvenuta esecuzione del concordato è pubblicato e affisso ai sensi dell'art. 17.
Il curatore, una volta emesso il decreto di accertamento di avvenuta esecuzione del concordato, trasmette il decreto al registro delle imprese.
Il fallimento si chiude con decking della procedura e non è più iscritta nel registro delle imprese.
In caso di chiusura del fallimento per concordato la società continua o può continuare la sua attività.