Il concordato fallimentare, a differenza del concordato preventivo, che costituisce un'autonoma procedura concorsuale, rappresenta una delle forme di chiusura del fallimento, per il tramite di un accordo tra il fallito o un terzo e i creditori, ove vengano rispettate determinate condizioni.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo.
La proposta può anche optare per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché prevedere che i creditori privilegiati, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti.
Rimane fermo che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
La proposta di concordato è presentata al giudice delegato, il quale, valutata la ritualità della stessa, previo parere del curatore e del comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine entro il quale gli stessi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso.