L’accettazione della proposta sulle imposte dovute per un anno nel caso dei forfettari o per due anni, nel caso dei soggetti ISA, oltre a dare certezza sull’entità del debito tributario, esclude la possibilità degli accertamenti tributari di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973.
In caso di ottenimento di maggiori redditi effettivi rispetto a quelli concordati, non vi saranno modifiche nel calcolo delle imposte.
Elasticità dell’accordo fatto con l’Agenzia delle Entrate.
Infatti, al verificarsi di alcune condizioni, il reddito proposto è rivisto al ribasso.
In particolare in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica:
per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni: la proposta di reddito è ridotta del 10%
per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni; la proposta di reddito è ridotta del 20%
per un periodo superiore a 120 giorni: la proposta di reddito è ridotta del 30%.
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo, dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.