Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte e in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Nei periodi di attesa, invece, in cui non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare di alcun diritto spettante ai lavoratori subordinati (tranne, se dovuta, l'indennità di disponibilità).
Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato (in questo caso il lavoratore presta la propria opera ogniqualvolta l'azienda lo richieda, restando a disposizione della stessa nei periodi di inattività).
Inoltre, può essere di due specie: con garanzia di disponibilità, in tal caso il lavoratore assicura la propria disponibilità all'eventuale chiamata del datore di lavoro, ricevendo in cambio, per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata, un indennizzo, cosiddetta indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi ma comunque non inferiore all'importo minimo determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
senza garanzia di disponibilità, in questo caso il lavoratore è libero di accettare o meno di eseguire la prestazione, non essendosi obbligato a rispondere positivamente alla chiamata.
I datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive (con soggetti con meno di 25 anni d'età oppure lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati) oppure in ipotesi oggettive (per prestazioni di tipo intermittente o discontinuo secondo le previsioni dei CCNL o per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno e per ulteriori periodi predeterminati dai CCNL).