Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento che si intende impugnare.
In ipotesi di ricorso avverso il silenzio-rigetto, i 90 giorni decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Per i soli Comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento, tranne per i provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento della pensione.
Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è posposto al primo giorno lavorativo utile.
Non è possibile proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio-rigetto.
Se il ricorrente è residente in un Paese dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o nei Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia, il ricorso può essere altresì presentato per il tramite dell’Istituzione estera corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale Istituzione.
Nel caso di presentazione di un ricorso amministrativo effettuata direttamente da parte del cittadino, il ricorrente, dopo aver effettuato l’accesso alla procedura, dovrà compilare le schede della procedura secondo il percorso guidato.
Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato del ricorso presentato.
Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.