La garanzia prestata dal fideiussore si estende fino alla scadenza del secondo sessennio di durata contrattuale, ovvero anche al periodo successivo alla tacita rinnovazione del contratto di locazione, quando non vi sia stata disdetta da parte del locatore.
La Corte di Cassazione ha confermato la validità della sentenza d’appello, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione, la garanzia prestata dal fideiussore si estende anche al secondo sessennio.
La Corte ha evidenziato che, quando nel contratto di locazione le parti non escludono esplicitamente la possibilità di estensione della fideiussione alla rinnovazione automatica del contratto, la garanzia si considera valida per tutta la durata del rapporto locatizio, compreso il periodo successivo alla rinnovazione tacita.
La sentenza n. 33968/2022 della Cassazione ha importanti implicazioni per chi stipula contratti di locazione ad uso non abitativo e per i terzi che prestano garanzie fideiussorie a favore del conduttore.
In assenza di una clausola contraria, la fideiussione si estende automaticamente alla durata complessiva del contratto, inclusi i periodi di rinnovazione tacita, come avviene tipicamente per le locazioni commerciali.
Il fideiussore deve essere consapevole che la propria obbligazione potrebbe protrarsi oltre il termine inizialmente previsto, coprendo l’intero periodo della locazione, fino a un massimo di dodici anni, salvo che venga concordato diversamente.
La pronuncia della Corte di Cassazione conferma un orientamento giurisprudenziale già consolidato, ribadendo che la fideiussione a garanzia delle obbligazioni del conduttore di un immobile ad uso non abitativo si estende fino alla scadenza del secondo sessennio in caso di rinnovo tacito del contratto.