Il lavoratore potrà ottenere un’indennità ora compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a scelta insindacabile del solo Giudice.
La misura minima e massima di mensilità riconoscibili al lavoratore è stata lasciata inalterata dalla sentenza della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui è stata individuata l’anzianità di servizio quale unico criterio di calcolo dell’indennità per licenziamento illegittimo.
Il criterio di calcolo dell’indennità per licenziamento illegittimo è stato sovvertito dalla Corte Costituzionale, che ha restituito al Giudice la possibilità di valutare discrezionalmente l’indennità sulla base di fattori differenti rispetto all’anzianità di servizio.
Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad un’indennità compresa tra 6 e 36 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
L’indennità per licenziamento illegittimo è calcolata esclusivamente sulla base della gravità della violazione della legge, delle dimensioni aziendali, dei carichi di famiglia, dell’anzianità del lavoratore.
L’indennità per licenziamento illegittimo può essere aumentata o diminuita in base alla discrezionalità del Giudice.