Quanto tempo deve passare tra licenziamento e riassunzione?

Gregorio Martinelli
2025-08-31 19:55:14
Numero di risposte
: 18
Il secondo requisito temporale è relativo al periodo tra un’assunzione e quella successiva che deve essere di almeno 20 giorni se il contratto precedente aveva una durata superiore a 6 mesi, altrimenti di 10 giorni.
La riassunzione con contratto di collaborazione esterna è legittima soltanto quando sono trascorsi almeno 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto.
Bisogna però valutare anche la causa di cessazione del rapporto di lavoro e il tipo di nuovo contratto, che potrebbero implicare ulteriori limiti.

Ubaldo Ferrara
2025-08-31 16:23:23
Numero di risposte
: 21
Ma se, come nel suo caso, il datore di lavoro ha proceduto ad ulteriori assunzioni nei 6 mesi anteriori (o successivi) alla comunicazione del licenziamento, qui si entra in un caso tipico di licenziamento illegittimo.
Una situazione di crisi d’azienda si pone infatti in antitesi con l’assunzione di nuovo personale e certamente comporta una manovra elusiva messa in atto dal datore di lavoro atta a licenziare lavoratori che presentano costi maggiori, a favore di altri che per tipo di contratto e anzianità percepiscono uno stipendio minore.
Tra l’altro secondo i criteri espressi dall’ art. 5 Legge 23 luglio 1991 n. 223, il datore di lavoro deve privilegiare la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti che possiedono una maggiore anzianità di servizio, dando precedenza al mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a discaprio di quelli a tempo determinato, part-time e di somministrazione.
Nel suo caso quindi lei potrà impugnare il licenziamento, entro 60 giorni dalla sua comunicazione ed in seguito avrà 180 giorni per depositare, tramite il proprio legale, formale ricorso presso la sezione lavoro del Tribunale, affinché sia accertata l’illegittimità del licenziamento e il reintegro con il relativo risarcimento del danno.

Maddalena Gatti
2025-08-31 16:01:20
Numero di risposte
: 22
La riassunzione dopo le dimissioni volontarie è possibile, nel settore pubblico come nel settore privato.
Il limite di riassunzione dopo le dimissioni volontarie è 36 mesi, ma può essere bypassato in caso di contratti collettivi, lavoratori stagionali e contratti di lavoro stipulati con l’ispettore territoriale del lavoro competente.
Il rinnovo avviene invece quando l’azienda riassume un dipendente precedentemente impiegato a termine.
Fondamentale è però il rispetto del cosiddetto “stop & go”: per contratti inferiori ai 6 mesi, è necessario che vi siano almeno 10 giorni di pausa prima del rinnovo, mentre per contratti superiori ai 6 mesi la pausa minima è di 20 giorni.
I contratti a termine con la stessa azienda, per le stesse mansioni, non possono inoltre eccedere complessivamente i 24 mesi e non possono essere prorogati più di quattro volte.
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