Ma se, come nel suo caso, il datore di lavoro ha proceduto ad ulteriori assunzioni nei 6 mesi anteriori (o successivi) alla comunicazione del licenziamento, qui si entra in un caso tipico di licenziamento illegittimo.
Una situazione di crisi d’azienda si pone infatti in antitesi con l’assunzione di nuovo personale e certamente comporta una manovra elusiva messa in atto dal datore di lavoro atta a licenziare lavoratori che presentano costi maggiori, a favore di altri che per tipo di contratto e anzianità percepiscono uno stipendio minore.
Tra l’altro secondo i criteri espressi dall’ art. 5 Legge 23 luglio 1991 n. 223, il datore di lavoro deve privilegiare la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti che possiedono una maggiore anzianità di servizio, dando precedenza al mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a discaprio di quelli a tempo determinato, part-time e di somministrazione.
Nel suo caso quindi lei potrà impugnare il licenziamento, entro 60 giorni dalla sua comunicazione ed in seguito avrà 180 giorni per depositare, tramite il proprio legale, formale ricorso presso la sezione lavoro del Tribunale, affinché sia accertata l’illegittimità del licenziamento e il reintegro con il relativo risarcimento del danno.