Secondo un orientamento della CTR Sicilia del settembre 2022, in caso di estinzione della società e di cancellazione della stessa, i soci rispondono delle obbligazioni sociali nel limite delle azioni o quote sottoscritte e, comunque, fino all’ammontare delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La CTR ha infatti osservato che, ai sensi dell’articolo 2495 del Codice civile, non è emerso alcun elemento di attivo in sede di bilancio finale di liquidazione, e nulla è stato distribuito in detta sede ai soci.
Pertanto, fermo restando lo schermo societario e l’assenza di garanzie personali dei soci per determinati debiti sociali, i soci non possono essere chiamati a rispondere del debito erariale.
La sentenza è conforme all’orientamento della Cassazione secondo cui dell’obbligazione tributaria della società risponde unicamente la stessa, salvo che il creditore erariale dimostri la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso da parte del socio sulla base del bilancio finale di liquidazione.
In conclusione, il socio, al di fuori della percezione di somme, di garanzie personali o di responsabilità, non ha alcun obbligo di solidarietà con riguardo ai debiti tributari della società estinta.