Chi paga la liquidazione in caso di fallimento?
Assia Barone
2025-10-01 18:01:51
Numero di risposte
: 16
Il Fondo di garanzia dell’Inps provvede al pagamento sia del TFR rimasto in azienda sia di quello alla previdenza complementare e non versato dal datore, purché la domanda di intervento sia presentata entro cinque anni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Una volta che il credito è stato inserito nello stato passivo esecutivo è possibile chiedere all’Inps, attraverso il suo Fondo di garanzia, di provvede a pagare al posto del datore di lavoro il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nonché i ratei di tredicesima /quattordicesima riferiti alle ultime tre mensilità.
Non vengono pagati dal Fondo di garanzia l’indennità di mancato preavviso e le competenze di fine rapporto maturate come a titolo esemplificativo le ferie e i rol non goduti, festività non godute.
Tommaso De luca
2025-09-29 05:51:42
Numero di risposte
: 26
Chi paga i lavoratori in caso di fallimento? Il soggetto designato dalla legge a gestire il patrimonio di un'impresa in situazione di insolvenza è colui che ha la responsabilità di gestire i fondi disponibili e quelli generati attraverso la liquidazione dei beni e dei diritti, al fine di procedere alla remunerazione dei lavoratori della detta società. Quando paga FOGASA in caso di fallimento? Nel caso in cui si verifichi una situazione di insolvenza da parte di un datore di lavoro, l'organismo denominato Fondo di Garanzia delle Salari (FOGASA) si assume la responsabilità di pagare i debiti che nascono dal rapporto di lavoro, garantendo la riscossione delle retribuzioni arretrate fino ad un limite determinato nell’ambito di una procedura fallimentare. È importante considerare che, per conoscere il momento in cui il FOGASA effettuerà il pagamento corrispondente, è necessario tener conto che la gestione del processo inizia nel momento in cui viene presentata la domanda di procedura concorsuale, il che è di fondamentale importanza da effettuarsi entro i primi tre mesi. Contrariamente alle ipotesi iniziali, il primo debitore a ricevere il pagamento non è necessariamente la generazione più anziana, bensì quella più recente. Allo stesso modo, durante un processo di fallimento, le passività che sorgono durante lo stesso (denominate "crediti verso l'eredità"), sono quelle che hanno la priorità rispetto alla liquidazione. Una volta che i beneficiari iniziali hanno recuperato i propri fondi, le istituzioni finanziarie, in particolare le banche, hanno spesso la priorità come creditori garantiti da ipoteca. In quanto segue, i dipendenti sono determinati ad avere la precedenza su tutti gli altri stakeholder, seguiti da istituzioni pubbliche come la Previdenza Sociale e il Tesoro.
Cesare Lombardo
2025-09-20 07:47:03
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: 26
In questi casi, interviene il Fondo di garanzia Inps, che tutela i lavoratori pagando il TFR e le ultime tre mensilità non saldate, sostituendosi al datore di lavoro insolvente.
Il trattamento in oggetto consiste in una com
Scopriamo insieme quali tutele entrano in gioco e che ruolo ha l’Inps a riguardo.
Ecco perché ogni datore di lavoro deve o dovrebbe sapere che tale diritto del lavoratore non viene negato neanche in ipotesi di gravissimi problemi economici dell’impresa.
Anzi, all’ormai ex dipendente spetteranno anche alcune mensilità di stipendio, se non erogate.
Lorenzo Negri
2025-09-11 08:40:28
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: 24
Sul punto, è importante sapere che il nostro ordinamento ha istituito un apposito organismo, chiamato Fondo di Garanzia, presso l’Inps, il cui compito è proprio quello di liquidare il TFR ai lavoratori dipendenti quando il datore di lavoro non è in grado di farlo, perché fallito o insolvente.
In particolare, il Fondo di Garanzia interviene per pagare il trattamento di fine rapporto dei lavoratori e le ultime tre mensilità dello stipendio di tutti i dipendenti:
in caso di fallimento dell’azienda (o altre procedure concorsuali), a condizione che il dipendente venga licenziato;
se l’azienda non è soggetta a fallimento per mancanza dei requisiti necessari, ma il datore è insolvente e un tentativo di pignoramento risulta infruttuoso.
se la società rientra tra i soggetti fallibili, il lavoratore potrà presentare in tribunale un’istanza di fallimento.
se la società non rientra tra i soggetti fallibili, per accedere al Fondo di Garanzia, il dipendente deve innanzitutto tentare il recupero coattivo delle somme mediante l’esecuzione forzata (per esempio, attraverso il pignoramento del conto corrente o di eventuali immobili).
Insomma, indipendentemente dal fatto che l’azienda chiuda o si svuoti di risorse, il lavoratore dipendente è sempre tutelato dal Fondo di Garanzia.
Dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro e aver tentato di recuperare le somme tramite le procedure ordinarie (pignoramento e/o istanza di fallimento), potrà fare domanda al Fondo per ricevere il proprio TFR.
Joannes Marini
2025-09-01 11:57:35
Numero di risposte
: 25
Il Fondo di Garanzia INPS assicura il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di stipendio se l’azienda non dispone di risorse per pagare il TFR.
Per ottenere questa tutela, il lavoratore deve dimostrare la cessazione del rapporto di lavoro, l’insolvenza del datore di lavoro, l’ammissione del credito al passivo fallimentare.
Dopo essere stato ammesso al passivo, il lavoratore deve presentare una domanda all’INPS in via telematica, allegando la documentazione necessaria.
L’INPS verifica la richiesta e procede al pagamento se tutti i requisiti sono soddisfatti.
Se l’azienda non rientra nei requisiti per la liquidazione giudiziale, il lavoratore deve prima tentare un recupero crediti tramite decreto ingiuntivo e pignoramento.
Elda Battaglia
2025-09-01 09:44:55
Numero di risposte
: 30
Il trattamento di fine rapporto viene di norma pagato dal datore di lavoro dopo la risoluzione del rapporto.
Il Fondo di Garanzia INPS interviene nei casi di morosità: procedura concorsuale o di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria.
La Cassazione ha affermato che il Fondo debba intervenire anche in assenza di fallimento, come previsto dalla legge n. 297/82 (articolo 2 comma 5).
Per i datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali il requisito fondamentale è l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata.
Il Fondo interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno a procedure concorsuali.
La liquidazione del TFR è prevista entro 60 giorni.
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