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L'art. 168 della legge fallimentare vieta il pignoramento presso terzi?

Felice Bellini
Felice Bellini
2025-09-25 22:43:51
Numero di risposte : 19
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L'articolo 168 della Legge Fallimentare fa sì «divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore alla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo». L'articolo 168 della Legge Fallimentare «non priva di efficacia liberatoria il pagamento per il debito debitoris che adempia», a meno che non vi sia opposizione all'esecuzione. Il pignoramento presso terzi viene trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, il pagamento effettuato dal debitor debitoris deve ritenersi legittimo, anche se effettuato dopo la domanda di concordato, stante il mancato richiamo dell'articolo 168 della Legge Fallimentare all'articolo 44 della medesima legge. Quando il pignoramento presso terzi viene trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, il pagamento effettuato dal debitor debitoris deve ritenersi legittimo, anche se effettuato dopo la domanda di concordato. Il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione sia anch'essa precedente a detta pubblicazione, anche se il pagamento venga effettuato successivamente ad essa, è legittimo. La Corte d'appello, invece, riformulava il verdetto, sottolineando la non applicabilità alla procedura di concordato preventivo dell'articolo 44 della Legge Fallimentare.
Antonia Guerra
Antonia Guerra
2025-09-25 21:41:37
Numero di risposte : 34
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L'art. 168 L.F. vieta di iniziare o proseguire le azioni esecutive sul patrimonio del debitore a pena di nullità, e in tale divieto rientra per certo anche il pignoramento presso terzi. La paventata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi da parte del creditore procedente, può essere intesa come atto di prosecuzione dell'azione. La concordataria debba far valere le proprie ragioni con l'opposizione davanti al G.E., chiedendo che sia dichiarata la IMPROCEDIBILITÀ/NULLITÀ DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 168 L.F., con conseguente svincolo immediato delle somme pignorate. Tale soluzione renderebbe di nuovo operativo il conto corrente della concordataria con possibilità di salvaguardare la continuità aziendale. Il G.E. limitata alla SOSPENSIONE dell'esecuzione e dall'art. 615 c.p.c. limitata alla SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva del titolo, può il G.E. spingersi a dichiarare la NULLITA'/IMPROCEDIBILITA' della procedura esecutiva.