L'articolo 168 della Legge Fallimentare fa sì «divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore alla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo».
L'articolo 168 della Legge Fallimentare «non priva di efficacia liberatoria il pagamento per il debito debitoris che adempia», a meno che non vi sia opposizione all'esecuzione.
Il pignoramento presso terzi viene trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, il pagamento effettuato dal debitor debitoris deve ritenersi legittimo, anche se effettuato dopo la domanda di concordato, stante il mancato richiamo dell'articolo 168 della Legge Fallimentare all'articolo 44 della medesima legge.
Quando il pignoramento presso terzi viene trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, il pagamento effettuato dal debitor debitoris deve ritenersi legittimo, anche se effettuato dopo la domanda di concordato.
Il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione sia anch'essa precedente a detta pubblicazione, anche se il pagamento venga effettuato successivamente ad essa, è legittimo.
La Corte d'appello, invece, riformulava il verdetto, sottolineando la non applicabilità alla procedura di concordato preventivo dell'articolo 44 della Legge Fallimentare.