Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato.
conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del Concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di Concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al Concordato sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta.