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Chi deve tenere pulita la servitù di passaggio?

Ugo Villa
Ugo Villa
2025-10-19 15:16:24
Numero di risposte : 14
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Normalmente spetta al proprietario del fondo dominante, cioè al soggetto che beneficia della servitù, provvedere, a proprie spese, alle opere necessarie per conservare questo diritto reale, salvo che dal titolo (ad es. il contratto) da cui deriva l’esistenza della servitù non risulti diversamente.
Anselmo Testa
Anselmo Testa
2025-10-14 05:26:32
Numero di risposte : 21
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Il dovere di ripristinare il fondo stradale rovinato spetta in solido alla proprietaria del fondo e a chi utilizza il diritto di passaggio. Chi utilizza il diritto di passaggio deve collaborare alla manutenzione della strada, in base a quanto stabilito dalle norme locali o da accordi specifici. La pulizia delle erbacce del terreno adiacente che si aggrappano alla rete di recinzione spetta al proprietario del terreno. La manutenzione del terreno è responsabilità del proprietario. Se il proprietario non effettua la manutenzione, il vicino può chiedere l'intervento delle autorità locali. Il vicino può anche prendere contatto con il proprietario per discutere la questione e trovare una soluzione condivisa. Se il proprietario si rifiuta di effettuare la manutenzione, si può rivolgere alle autorità locali per ottenere l'intervento necessario. Il vicino può anche valutare di effettuare la manutenzione a proprie spese e richiedere il rimborso al proprietario. La manutenzione della servitù di passaggio spetta all'ente gestore, che ha l'obbligo di mantenerla in condizioni di sicurezza e pulizia, assicurando un uso agevole e indiscriminato a tutti gli aventi titolo. Chiunque può richiedere l'intervento delle autorità competenti. La gestione e la manutenzione della servitù di passaggio spettano al soggetto proprietario del fondo su cui essa insiste, salvo diverse pattuizioni contrattuali o di legge. La determinazione dei relativi oneri competediversamente tra le parti deve essere stabilita in base alla legislazione specifica del luogo.
Clea Sorrentino
Clea Sorrentino
2025-10-01 22:27:04
Numero di risposte : 26
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Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere per la conservazione della servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi. Si desume, in via di interpretazione estensiva, per il caso in cui l’esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente e senza l’ausilio di opere autonome, l’obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all’uso. L’art. 1069 c.c., comma 3, stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest’ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione ai rispettivi vantaggi.
Carmelo Esposito
Carmelo Esposito
2025-10-01 20:49:41
Numero di risposte : 29
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Il proprietario del fondo dominante ossia in questo caso a chi ha il diritto di passaggio. Se però le opere sono a vantaggio anche del fondo servente, ossia del proprietario della strada, le spese sono sostenute in proporzione. Di conseguenza nel caso di necessità di interventi di manutenzione occorre dividere le spese fra tutti coloro che si servono della strada, proprietario compreso. Se esistono indicazioni specifiche nei rogiti sul valore della servitù in questione, la spesa andrà divisa secondo le quote indicate. Altrimenti la spesa sarà sostenuta in parti uguali.