Anche per il riconoscimento della pensione di anzianità in totalizzazione è necessario attendere l’apertura di una “finestra di accesso al trattamento” che, a partire dal 2014, è di 21 mesi dalla data del perfezionamento del requisito contributivo. Pertanto, al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione il trattamento è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, se risultano decorsi i 21 mesi di differimento dal perfezionamento del requisito contributivo. È comunque possibile richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti. La pensione di anzianità in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi previsti. La totalizzazione è preclusa in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con: un'anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi, da adeguare alla speranza di vita (attualmente 41 anni di contribuzione); sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).