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Quando si va in pensione con la totalizzazione?

Roberta Farina
Roberta Farina
2025-11-03 06:18:37
Numero di risposte : 22
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La Pensione Indiretta in Totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso. Il trattamento in Totalizzazione si ottiene con la stessa decorrenza prevista per i lavoratori autonomi. I requisiti sono soggetti all’adeguamento in base alla speranza di vita. Si può richiedere la Pensione a uno qualsiasi degli Enti a cui si è iscritti, ovvero all’Ente al quale da ultimo il richiedente risulta iscritto. L’Ente scelto poi provvederà ad inserire la posizione sulla piattaforma di gestione condivisa con gli altri Enti previdenziali interessati per la definizione dell’istruttoria.
Leone Valentini
Leone Valentini
2025-10-28 18:55:53
Numero di risposte : 25
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La pensione di anzianità in regime di totalizzazione decorre a partire dal 2014, trascorsi 21 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo. Per i soggetti che presentano la domanda oltre i 21 mesi dalla data di maturazione del requisito prescritto la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa. È necessario aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. Il requisito contributivo deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia. Dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo è adeguato alla speranza di vita. Per l’anno 2024 e per il biennio 2025-2026 il requisito contributivo minimo richiesto di 41 anni. La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’ultimo ente pensionistico presso il quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell’attività lavorativa.
Loretta Amato
Loretta Amato
2025-10-18 08:13:49
Numero di risposte : 24
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Per la pensione di vecchiaia in cumulo: è necessario soddisfare i requisiti di età e contribuzione più elevati tra quelli richiesti dalle gestioni interessate. Ad esempio, un iscritto EPAP con contributi anche in INPS come dipendente, dovrà rispettare i requisiti più stringenti tra i due enti, ovvero quelli dell'AGO Inps di 67 anni di età (oggetto di adeguamento alla speranza di vita) e 20 anni di anzianità contributiva (anzianità contributiva complessiva non coincidente). Per la pensione anticipata in cumulo: sono necessari 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall'età anagrafica. è inoltre previsto uno slittamento della decorrenza (c.d.finestra) pari a 3 mesi. Per la pensione di inabilità in cumulo: il diritto è basato sui requisiti di assicurazione e contribuzione , nonché sugli ulteriori requisiti, richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante.
Yago Piras
Yago Piras
2025-10-15 13:05:17
Numero di risposte : 26
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La totalizzazione dei contributi prevede la possibilità di sommare e utilizzare periodi di servizio prestati all’estero per perfezionare i requisiti utili al conseguimento della pensione di vecchiaia. Tale possibilità è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese in cui ha lavorato. I periodi assicurativi esteri non devono essere sovrapposti temporalmente a periodi accreditati in Italia. Per i Paesi UE tale periodo minimo è pari a un anno. La domanda va presentata sul sito INPS, accedendo al servizio con le proprie credenziali.
Mirella Sorrentino
Mirella Sorrentino
2025-10-02 07:29:19
Numero di risposte : 23
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La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi previsti. Pertanto, al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo al diciottesimo mese. È comunque possibile richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti. Anche per il riconoscimento della pensione di anzianità in totalizzazione è necessario attendere l’apertura di una “finestra di accesso al trattamento” che, a partire dal 2014, è di 21 mesi dalla data del perfezionamento del requisito contributivo. Pertanto, al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione il trattamento è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, se risultano decorsi i 21 mesi di differimento dal perfezionamento del requisito contributivo. La pensione di inabilità in regime di totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti. Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato.