Il diritto di abitazione è riconosciuto, almeno in linea teoria, “vita natural durante”, ossia per tutto il residuo arco di vita del coniuge superstite.
Questi quindi, finché non muore, può continuare a vivere nella casa coniugale continuando a usare l’arredo e tutti i beni mobili che lo compongono.
Tale diritto non può essere subordinato al pagamento di alcuna indennità agli altri coeredi che non possano utilizzare l’immobile in questione.
Il diritto di abitazione può cessare anticipatamente, nel corso della sua esistenza, se ricorre una delle seguenti cause:
morte del coniuge superstite: in tal caso, l’immobile va in successione anche per l’eventuale quota di proprietà del coniuge superstite che vi ha abitato e verrà diviso tra gli eredi di quest’ultimo e di quelli del coniuge inizialmente deceduto;
prescrizione: ricorre quando il coniuge superstite non vive per almeno 20 anni nella casa in questione.
Il semplice cambio di residenza quindi non rileva e non fa perdere il diritto di abitazione;
plemento del bene (ad esempio, crollo o demolizione della casa);
rinuncia del titolare del diritto di abitazione da fare necessariamente con atto scritto a pena di nullità;
abuso del titolare del diritto, ad esempio con ripetuti comportamenti che ledono l’integrità del bene e possono comportare pregiudizio agli altri coeredi del bene (si pensi alla mancata manutenzione ordinaria o alla cessione del bene in locazione).