Per la pensione di vecchiaia, per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti sia del settore privato che pubblico, occorre aver versato almeno 20 anni di contribuzione e aver cessato l’attività lavorativa dipendente in Italia e all’estero.
I lavoratori e le lavoratrici, con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici previsti per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996 e con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che essi raggiungano un importo minimo di pensione pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
La norma ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2013, l’adeguamento agli incrementi alla speranza di vita dell’età anagrafica pari a 3 mesi, dal 2016 di ulteriori 4 mesi, dal 2019 di ulteriori 5 mesi.
Pertanto, nel periodo dal 2019 al 2022, l'età richiesta è di 71 anni e almeno 5 anni di contribuzione "effettiva" (esclusa la figurativa), indipendentemente dal requisito di importo minimo.
I lavoratori e le lavoratrici che non riescono a soddisfare tali requisiti possono accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 70 anni – età incrementata di 3 mesi per adeguamento della speranza di vita nel periodo 2013-2015, di 4 mesi dal 2016 e di ulteriori 5 mesi dal 2019 e senza nessun ulteriore incremento per il biennio 2021-2022 – se possiedono almeno 5 anni di “contribuzione effettiva” (esclusa la figurativa), indipendentemente dall’importo di pensione maturato.