Il contratto di vitalizio assistenziale consente ad un soggetto di cedere un bene mobile o immobile o un capitale ad un altro soggetto, il quale in cambio si impegna ad una prestazione di assistenza morale, spirituale e materiale vita natural durante all’altro.
La giurisprudenza tratteggia siffatto contratto come un negozio con il quale il vitalizio alimentare una parte si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all’altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni.
Il dovere del vitaliziante non si contiene una semplice prestazione materiale, e pertanto non solo alla sfera economica, ma anche, e principalmente, interessa una continuativa assistenza ed altre utilità, come il sostegno morale e spirituale, essendo questi secondi aspetti ritenuti prevalenti: l’elemento assistenziale è pertanto un oggetto diretto ed immediato, mentre quello patrimoniale è solamente potenziale ed in forma residuale.
Uno degli principi essenziali di questo contratto è la componente fiduciaria tra i soggetti stipulanti: non qualunque persona può soddisfare gli obblighi presi nei confronti del vitaliziato, ma le attività di cura sono intuitu personae, che evidenzia che unicamente il vitaliziante potrà compiere quanto definito nel contratto, poiché egli viene scelto sulla base di un rapporto di fiducia tra i due soggetti e sulla base dell’affidamento del vitaliziato nella volontà del vitaliziante di adempiere alle obbligazioni insorgenti dal contratto.
Nel caso in cui difetti questo elemento di rischio, non è possibile procedere con un contratto di questo tipo poiché sarebbe nullo.
Altra condizione che ostacola, e che potrebbe rendere nullo il contratto, è un valore del bene trasferito di gran lunga superiore al valore delle prestazioni da eseguirsi.
In occasione della stipula il vitaliziante riscuote immediatamente quanto oggetto del contratto, mentre il vitaliziato riceve solamente la impegno futuro di essere assistito, ma non è privo di tutela nel caso di inosservanza del negozio dal parte del vitaliziante.