Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Pertanto, sia per non dover pagare il contributo unificato (€ 43,00), sia per non dover pagare le spese di lite in caso di soccombenza, occorre non superare i seguenti limiti reddituali che andranno dichiarati nel corpo dell’atto introduttivo: per il Contributo Unificato (€ 43,00) l’attuale limite di reddito sarà di € 40.978; per evitare la condanna alle spese l’attuale limite di reddito sarà di € 27.319,28.
Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.
A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
In sintesi, l’art. 152 disp. att. c.p.c. fa riferimento al reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio che dalla futura pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Luglio 2025) ammonta ad € 13.659,64 unitamente al limite massimo per usufruire dell'esenzione del pagamento del contributo unificato che ammonta ad E 40.978,92 (per le controversie in materia previdenziale ed assistenziale).