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Cos'è l'indennità di licenziamento?

Naomi Bellini
Naomi Bellini
2025-10-21 21:58:12
Numero di risposte : 22
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L'indennità di licenziamento è una somma di denaro che il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato per evitare il giudizio. La somma deve essere offerta tramite assegno circolare e l’accettazione equivale a rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. Il datore di lavoro, per evitare il giudizio, può offrirti una somma netta di importo da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Puoi ottenere la reintegrazione, oltre ad un risarcimento del danno, in caso di licenziamento discriminatorio, intimato in forma orale o nullo oppure se dimostri l’insussistenza del fatto a te contestato; in tutti gli altri casi avrai solo diritto a un’indennità risarcitoria. A seconda della gravità del vizio del licenziamento accertato dal giudice, potrai ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro oppure un’indennità risarcitoria.
Harry Caputo
Harry Caputo
2025-10-08 20:02:12
Numero di risposte : 30
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L’indennità per licenziamento illegittimo spettante al lavoratore illegittimamente licenziato è ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e calcolata esclusivamente sulla sua anzianità di servizio. Il Legislatore ha inteso svincolare dalla discrezionalità del Giudice la quantificazione dell’onere che, in caso di licenziamento illegittimo, sarebbe gravato sul datore di lavoro. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui è stata individuata l’anzianità di servizio quale unico criterio di calcolo dell’indennità per licenziamento illegittimo. La Corte ha ritenuto restituire al Giudice la palla, non più un criterio puramente matematico ed oggettivo, bensì un ritorno ad una valutazione discrezionale dell’organo giudicante, basata su fattori differenti rispetto all’anzianità di servizio. Il lavoratore potrà ottenere un’indennità ora compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a scelta insindacabile del solo Giudice.