L’indennità per licenziamento illegittimo spettante al lavoratore illegittimamente licenziato è ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e calcolata esclusivamente sulla sua anzianità di servizio.
Il Legislatore ha inteso svincolare dalla discrezionalità del Giudice la quantificazione dell’onere che, in caso di licenziamento illegittimo, sarebbe gravato sul datore di lavoro.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui è stata individuata l’anzianità di servizio quale unico criterio di calcolo dell’indennità per licenziamento illegittimo.
La Corte ha ritenuto restituire al Giudice la palla, non più un criterio puramente matematico ed oggettivo, bensì un ritorno ad una valutazione discrezionale dell’organo giudicante, basata su fattori differenti rispetto all’anzianità di servizio.
Il lavoratore potrà ottenere un’indennità ora compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a scelta insindacabile del solo Giudice.