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Cos'è l'indennità sostitutiva di preavviso e quando spetta?

Renata Monti
Renata Monti
2025-10-08 19:26:28
Numero di risposte : 18
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L’indennità sostitutiva del preavviso è una specie di “compensazione economica” prevista dal Codice Civile quando il contratto si interrompe all’improvviso, senza il giusto preavviso. Ogni contratto di lavoro prevede un periodo di preavviso: è il tempo minimo che deve passare tra la comunicazione di dimissioni o licenziamento e l’effettiva uscita dal lavoro. Se questo periodo non viene rispettato, chi “rompe il contratto” deve pagare all’altra parte una somma in busta paga, detta appunto indennità sostitutiva del preavviso. L’indennità si paga quando: un lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso; un datore di lavoro licenzia il dipendente all’improvviso, senza aspettare i tempi previsti. L’indennità sostitutiva del preavviso è tassata e soggetta a contributi, proprio come uno stipendio normale. Se il datore accetta il recesso immediato, può decidere di non trattenere nulla e lasciare correre. Se non lo accetta, può trattenere dalla busta paga l’importo corrispondente ai giorni di preavviso non lavorati. Nelle dimissioni per giusta causa, invece, il lavoratore ha diritto a ricevere l’indennità, anche se è lui a lasciare il lavoro. Allora è l’azienda a dover pagare. Poco importa se il lavoratore è d’accordo o no: il rapporto si chiude subito e scatta l’obbligo di indennizzo. L’importo dipende dalla retribuzione abituale del dipendente, e non rientra nel calcolo del TFR.
Liborio Neri
Liborio Neri
2025-10-08 16:34:32
Numero di risposte : 31
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Indennità sostitutiva del preavviso: in cosa consiste Se il periodo di preavviso non sussiste e il contratto di lavoro viene interrotto prima da una delle due parti, questa è obbligata a corrispondere alla controparte l’indennità sostitutiva di preavviso. Quindi, se la parte che recede dal contratto di lavoro non rispetta il periodo di preavviso, cessando subito il rapporto di lavoro, scatta l’indennità sostitutiva. Ci sono dei casi esclusi da questo istituto tra i quali le dimissioni del lavoratore o il recesso del datore per giusta causa. A queste situazioni si aggiungono la risoluzione consensuale, la risoluzione per mancata ripresa del servizio, dettata a seguito di reintegrazione conseguente a un licenziamento, e il recesso durante il periodo di prova o allo scadere del termine per i contratti a tempo determinato. Per le dimissioni per giusta causa il lavoratore non solo non è obbligato a rispettare il periodo di preavviso, ma ha diritto anche all’indennità sostitutiva in busta paga.