L’indennità sostitutiva del preavviso è una specie di “compensazione economica” prevista dal Codice Civile quando il contratto si interrompe all’improvviso, senza il giusto preavviso.
Ogni contratto di lavoro prevede un periodo di preavviso: è il tempo minimo che deve passare tra la comunicazione di dimissioni o licenziamento e l’effettiva uscita dal lavoro.
Se questo periodo non viene rispettato, chi “rompe il contratto” deve pagare all’altra parte una somma in busta paga, detta appunto indennità sostitutiva del preavviso.
L’indennità si paga quando: un lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso; un datore di lavoro licenzia il dipendente all’improvviso, senza aspettare i tempi previsti.
L’indennità sostitutiva del preavviso è tassata e soggetta a contributi, proprio come uno stipendio normale.
Se il datore accetta il recesso immediato, può decidere di non trattenere nulla e lasciare correre.
Se non lo accetta, può trattenere dalla busta paga l’importo corrispondente ai giorni di preavviso non lavorati.
Nelle dimissioni per giusta causa, invece, il lavoratore ha diritto a ricevere l’indennità, anche se è lui a lasciare il lavoro.
Allora è l’azienda a dover pagare.
Poco importa se il lavoratore è d’accordo o no: il rapporto si chiude subito e scatta l’obbligo di indennizzo.
L’importo dipende dalla retribuzione abituale del dipendente, e non rientra nel calcolo del TFR.