La legge prevede che anche i genitori non sposati siano tenuti a contribuire al mantenimento dei figli: un obbligo che grava tanto sulla madre quanto sul padre, ciascuno però in proporzione alle proprie capacità economiche.
Al figlio è dovuto lo stesso tenore di vita di cui godono i genitori.
L’obbligo di mantenimento nasce dal vincolo di genitorialità che si crea già con la nascita del bambino e pertanto prescinde dal matrimonio.
Il mantenimento è dovuto nonostante il disgregamento del nucleo familiare e indipendentemente da una sentenza del giudice che quantifichi l’importo dell’assegno mensile.
L’assegno di mantenimento del figlio deve tenere conto delle seguenti variabili: lo stesso tenore di vita di cui godeva il figlio quando viveva con i genitori e, di conseguenza, le capacità economiche del padre e della madre; le esigenze del figlio, che possono variare con la sua crescita.
Gli obblighi di mantenimento verso i figli dei genitori non sposati sono identici a quelli previsti per le coppie unite in matrimonio: sia in merito al sorgere dell’obbligo: ossia dalla nascita del bambino; sia in caso di separazione: contribuzione reciproca che, nel caso del genitore non convivente, si sostanzia in un assegno mensile per le spese ordinario più la partecipazione alle spese straordinarie; sia in caso di mancato adempimento: azioni giudiziali di recupero del credito e querela penale per la violazione dell’obbligo di assistenza.
Se un genitore non versa il mantenimento l’altro può ricorrere al giudice civile per ottenerne la condanna, previa quantificazione di un importo che tenga conto dei parametri sopra visti.
Il mantenimento è dovuto finché il figlio è minorenne e, una volta maggiorenne, fino all’indipendenza economica.