Cosa cambia per i servizi sociali con la riforma Cartabia?

Sibilla Leone
2025-06-04 13:36:51
Numero di risposte: 7
La Cassazione fa chiarezza sul regime di assegnazione della prole minore ai servizi sociali individuando una linea di continuità tra quanto specificamente previsto dalla Riforma Cartabia e quanto invece desumibile dal regime precedente. Affermando che anche prima dell’inserimento dell’articolo 5-bis nella legge n. 184 del 1983 il “mandato di vigilanza e di supporto” va distinto dalla diversa ipotesi di affidamento ai servizi a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. In questo secondo caso i compiti dei servizi sociali devono essere descritti specificamente, in quanto essi non possono svolgere funzioni tipiche dei genitori se non chiaramente individuate nel provvedimento limitativo. La riforma Cartabia ora prevede che con il provvedimento che dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica: a) il soggetto presso il quale il minore è collocato; b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell’ente locale; c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore; d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori; e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore; f) i compiti affidati al servizio sociale; g) la durata dell’affidamento, non superiore a ventiquattro mesi; h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all’autorità giudiziaria. Pertanto, si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell’articolo 5-bis della legge 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori. Infatti, i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.

Clara Bianco
2025-06-04 10:54:50
Numero di risposte: 3
La riforma Cartabia ha introdotto nuovo articolo 5bis all'interno della legge 4 maggio 1983 n. 184 per disciplinare l'affidamento del minore al servizio sociale.
Salvi i casi di urgenza, il minore può essere affidato ai servizi sociali solo quando si trovi in una condizione di pregiudizio che richiede l’applicazione di una misura di limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c. e gli interventi di sostegno alla famiglia previsti dall’articolo 1 della legge 184 si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione.
Con il provvedimento che dispone l'affidamento del minore al servizio sociale il tribunale è tenuto a indicare il soggetto presso il quale il minore è collocato, gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell’ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore, gli atti che possono essere compiuti dai genitori, gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell’articolo 333, secondo comma, del codice civile, i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, la durata dell’affidamento, non superiore a ventiquattro mesi, la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all’autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull’andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull’attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
La Cassazione, con ordinanza 21 novembre 2023 n. 32290, ha affermato che l'affidamento del minore ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall’art. 5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184, costituisce una species del più ampio genus dell’affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.
Per la Prima sezione civile a, dunque, ove sia disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, occorre distinguere l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale, dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore.
Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, e costituisce una “ingerenza nella vita privata e familiare” che deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità.

Maika Bruno
2025-06-04 10:15:02
Numero di risposte: 3
La riforma giunge dopo che la Corte europea per i diritti dell’uomo ha condannato più volte il nostro Paese per provvedimenti considerati lesivi e ingerenti su questioni riguardanti la sfera personale e familiare e ha denunciato l’abuso incondizionato dell’affidamento al servizio sociale con provvedimenti del giudice eccessivamente generici.
La riforma ci riguarda in particolar modo per la disciplina degli strumenti di risoluzione e per la razionalizzazione dei procedimenti civili che riguardano le persone, i minorenni e le famiglie, con particolare attenzione alla tutela delle persone minorenni.
Uno dei principi centrali dei provvedimenti di riforma è quello secondo il quale il minorenne deve essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano e che possano incidere sulla sfera dei suoi diritti e interessi, tenendo di conto del suo punto di vista e delle sue opinioni, garantendogli l’informazione sulle conseguenze delle varie opinioni espresse.
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