Se la restituzione viene ritardata, il conduttore può presentare, entro 10 anni dall’effettivo rilascio dell’immobile, un ricorso per decreto ingiuntivo per richiedere il rimborso del capitale e degli interessi.
Il locatore non può arbitrariamente rifiutarsi di restituire il deposito cauzionale per motivi legati ai danni all’immobile.
La presenza di danni e l’ammontare del risarcimento devono essere determinati attraverso una procedura giudiziaria e non possono essere decisi unilateralmente dal proprietario.
In altri termini, se il locatore accetta questa forma di compensazione, non avrà a disposizione nessuna somma per coprire eventuali danni all’immobile.
Quindi, a meno che non ci siano accordi differenti tra le parti, il locatore può rifiutare questa diffusa pratica e promuovere azione di sfratto per morosità e/o un ricorso per decreto ingiuntivo contro l’inquilino moroso.
Il mancato ritinteggio delle pareti non giustifica la trattenuta del deposito cauzionale.
Anche se previsto nel contratto, la legge stabilisce che le spese di manutenzione ordinaria, come la pittura, sono responsabilità del proprietario.
Il deposito cauzionale deve essere restituito al conduttore al momento della riconsegna dell’immobile.
Spesso si verificano ritardi nella restituzione del deposito, quindi è consigliabile che questa avvenga entro una settimana, a meno che non vi siano accordi diversi specificati nel verbale di rilascio.
Cosa fare se non viene restituito il deposito cauzionale?
Il proprietario conferma che l’appartamento è in buone condizioni, ad eccezione del normale deperimento dovuto all’uso, precludendosi la possibilità di avanzare richieste di risarcimento future.
Oppure si specificano le ragioni per trattenere il deposito cauzionale per i danni causati dall’inquilino o mancati pagamenti delle bollette o spese condominiali o mancato ripristino dell’immobile come stabilito nel contratto.