Alla morte di un genitore, si apre la successione ereditaria, ovvero il passaggio dei suoi beni e diritti ai suoi eredi legittimi.
E’ il Codice Civile che regola il procedimento successorio e distingue due tipologie di successione:
per testamento: in presenza di testamento valido ed in tal caso la ripartizione dell’asse ereditario seguirà le volontà espresse in tale documento dal de cuius, in favore di qualsiasi persona, anche se non erede legittimo.
legittima: senza testamento valido o se il testamento non dovesse disporre di tutti i beni ereditari, la successione avverrà secondo quanto stabilito dalla legge, in favore degli eredi legittimi, in base a quote predefinite.
Sono eredi legittimi i figli del defunto; il coniuge superstite, che ha diritto a una quota variabile dell’eredità.
In assenza di figli, il solo coniuge.
In mancanza di coniuge e figli, la successione si apre a favore dei genitori del defunto e, in loro assenza, ai fratelli e alle sorelle.
Se anche questi mancano, la successione si estende ad altri parenti fino al sesto grado.
Al decesso, l’apertura della successione è automatica e coincide con quella data.
Diversa è la dichiarazione di successione, entro 12 mesi dalla morte.
Aperta la successione gli eredi che non vi abbiano rinunciato, potranno entrare in possesso dei beni e disporne liberamente, procedendo, in caso di accordo, anche alla divisione, se necessaria.
In caso di disaccordo tra gli eredi sulla divisione dei beni, dapprima è consigliabile un approccio stragiudiziale con di un professionista legale; se ciò non dovesse bastare si dovrà ricorrere all’intervento di un giudice.
La successione è soggetta al pagamento di alcune imposte, come l’imposta sulle successioni e l’imposta di registro.
L’ammontare delle imposte varia in base al valore dei beni ereditati, alla loro natura e al regime fiscale degli eredi.
È consigliabile consultare un professionista per calcolare le imposte dovute e per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.