Art. 565 c.c.: cosa stabilisce?

Teresa Longo
2025-07-12 12:20:30
Numero di risposte
: 14
Il legislatore italiano in linea di principio garantisce al testatore di disporre liberamente dei propri beni per il período successivo alla morte, intervenendo solo in via suppletiva, in caso di assenza di volontà testamentaria, con le norme in materia di successione legittima.
Il fondamento della successione legittima deve essere individuato nella tutela della famiglia, istituto di importanza sociale e di rilievo costituzionale.
Pertanto, non deve sorprendere che l’art 565 c.c. indichi come soggetti successibili in virtù di legittima il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e, da ultimo, lo Stato.
All’interno di queste categorie di soggetti occorre distinguere tra I c.d. legittimari, ovvero il coniuge, I discendenti e gli ascendenti e i cd. eredi legittimi, ovvero i collaterali, i parenti e lo Stato, che subentreranno nella successione solo nell’eventualità in cui non vi siano legittimari.

Nadir Silvestri
2025-07-05 01:33:27
Numero di risposte
: 10
Nella successione legittima l'eredita' si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo.
L'eredita' si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato.
Nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo l'eredita' si devolve.

Nazzareno Gentile
2025-06-27 07:31:25
Numero di risposte
: 4
Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55, ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione".
La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 184 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.
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