I patti successori sono le convenzioni con cui taluno dispone di una successione futura propria o altrui.
L’elaborazione teorica, per parte sua, in relazione all’oggetto degli stessi, ha poi individuato vari tipi di patti successori, e segnatamente:
– i patti successori istitutivi, ossia negozi giuridici mortis causa con cui, a titolo oneroso o gratuito, si istituiscono eredi per contratto;
– i patti successori dispositivi, e quindi atti giuridici tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, di natura unilaterale o contrattuale, con cui un soggetto dispone di diritti che eventualmente gli possono spettare con riferimento ad una successione che non si è ancora aperta;
– i patti successori rinunciativi, che sono atti giuridici tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, di natura unilaterale o contrattuale, con cui un soggetto rinuncia a diritti che gli possono derivare da una successione che ancora deve aprirsi;
– i patti successori obbligatori, cioè le stipulazioni finalizzate ad obbligare il de cuius a disporre delle sue sostanze in un determinato modo, o i futuri eredi o legatari a contrattare i diritti che potrebbero spettare loro con l’apertura di una successione;
– i patti successori indiretti, il cui obiettivo è di aggirare il generale divieto dei patti successori attraverso la conclusione di appositi negozi giuridici
La nullità dei patti successori, come detto, è sancita direttamente dal codice di diritto sostanziale, il quale consente, altresì, che tale forma di invalidità delle convenzioni in oggetto possa essere rilevata d’ufficio dall’Autorità giudiziaria o fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
L’invalidità dei patti dispositivi e rinunciativi viene invece affermata, per un verso, a salvaguardia di soggetti prodighi e inesperti affinché non dispongano di diritti che ancora non spettano loro, e, per altro verso, al dichiarato fine di scongiurare deprecabili speculazioni sul futuro patrimonio ereditario.