Patti successori: come riconoscerli?

Lazzaro Villa
2025-06-26 03:45:25
Numero di risposte: 2
I patti successori sono accordi o convenzioni per causa di morte con cui le parti dispongono intorno a una futura successione, ossia dell'eredità di una persona ancora viva.
Si distinguono tre categorie di patti successori:
- accordo con cui taluno dispone della propria successione,
- accordo con cui si dispone di un’eredità ancora non aperta,
- patto di rinuncia ad una successione non ancora aperta.
Il codice italiano civile vieta tutti questi tipi di patti, in quanto la successione può avvenire solo secondo i criteri dettati dalla legge o in esecuzione di disposizioni testamentarie.
Non è possibile redigere un testamento contenente una clausola di rinuncia preventiva alla quota di riserva spettante su una successione.
Il passaggio dei beni da genitori a figli può avvenire per atto inter vivos o mortis causa.

Assunta Lombardi
2025-06-26 02:52:00
Numero di risposte: 5
Il patto successorio istitutivo si verifica quando un soggetto dispone della propria successione a mezzo di un contratto con il quale nomina erede o legatario l’altra parte contrattuale.
Il patto successorio dispositivo si verifica quando un soggetto dispone di un diritto che gli spetta su di una successione non ancora aperta.
Il patto successorio rinunciativo si verifica quando un soggetto rinuncia a una eredità a lui spettante su di una successione non ancora aperta.
Il fondamento del divieto è quello di tutelare il principio dell’assoluta libertà testamentaria nel caso di patto successorio istitutivo.
Il fondamento del divieto è quello di tutelare soggetti inesperti o prodighi nel caso di patto dispositivo o rinunciativo e allo stesso tempo di impedire il desiderio della morte di una persona.
I patti successori si possono manifestare anche con un’efficacia obbligatoria.
Più precisamente con i patti successori obbligatori un soggetto si obbliga a fare un atto con il quale disporrà della propria successione oppure un atto con il quale disporrà di diritti che gli spettano su di una successione non ancora aperta o la rinunzia agli stessi.
Qualora si riscontri un patto successorio obbligatorio, è necessario valutare la validità dell’atto esecutivo successivo.
Ad esempio: Tizio si obbliga con un contratto a redigere un testamento con il quale nominerà suo erede Caio; se il testamento è stato redatto in esecuzione dell’obbligo assunto precedentemente dovrà essere considerato invalido; mentre nel caso il testamento sia stato redatto in modo libero e quindi non in esecuzione al precedente obbligo il testamento sarà valido.

Antonietta Amato
2025-06-26 02:32:45
Numero di risposte: 7
I patti successori sono quei patti che si riferiscono ai beni di una successione non aperta, i quali vincolano la persona a disporre in favore dell'uno o dell’altro successibile, nonché ogni accordo relativo a diritti in caso derivanti dalla futura successione di un terzo e ogni atto di rinunzia a successioni non aperte.
Si distinguono in tre categorie:
rinunciativi: secondo i quali Tizio conviene con un terzo di rinunciare all’eredità.
dispositivi: l’erede vende ad un terzo i beni che gli dovrebbero pervenire in eredità dal de cuius.
confermativi: con cui il testatore conviene di lasciare la propria eredità a Caio.
I Pacta corvina sono i patti, appartenenti alla categoria dei patti successori, con i quali una persona dispone dei diritti che potrebbero eventualmente derivarle dalla futura successione di un'altra persona.
Nella legislazione italiana, l’art. 458 del Codice civile sancisce la nullità di tali accordi.
Il diritto romano non contemplava una generale figura di patto successorio, ma colpiva con la sanzione della nullità, per contrarietà al buon costume, i singoli patti istitutivi e le obbligazioni di istituire erede un determinato soggetto.
Vi sono alcuni limiti a questo diritto: va rispettato il diritto alla quota di patrimonio riservata ai più stretti congiunti, non è riconosciuta efficacia alla volontà, manifestata fuori del testamento, che abbia per oggetto rapporti di future successioni.
Viventis non datur hereditas, non si può trasferire l'eredità di chi sia ancora vivo.