Quali diritti ha chi deve ancora nascere?

Marco Leone
2025-06-28 21:35:58
Numero di risposte: 6
Con l'espressione "capacità giuridica" si definisce l'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri giuridici. Nell'ordinamento italiano, la persona fisica acquista tale capacità al momento della nascita, ovvero con la separazione del feto dall'alveo materno e la conserva fino al momento della morte. Tuttavia, così come il concepito, il quale, pur non essendo considerato soggetto giuridico vede riconosciuta la titolarità di una serie di diritti subordinati all'evento della nascita, anche a chi non è stato ancora concepito viene riconosciuta dall'ordinamento una sorta di "capacità giuridica" in due specifiche circostanze. Infatti, in base a quanto stabilito dall'art. 462, terzo comma, codice civile il nascituro non ancora concepito, al tempo della morte del de cuius, può ricevere per testamento, mentre ex art. 784 c.c. ha la capacità di ricevere per donazione. Condizione imprescindibile affinché entrambe le circostanze possano verificarsi è che si tratti di figli di una determinata persona vivente al momento dell'effettuazione del testamento o della donazione. La legge riconosce una sorta di capacità giuridica al nascituro non ancora concepito in materia di testamento e donazione.

Simona Benedetti
2025-06-28 18:31:14
Numero di risposte: 8
La legge si occupa di loro e, talvolta, anche di chi non è stato ancora concepito.
Il Codice civile prevede il diritto di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio in un momento successivo al concepimento, ma comunque prima della sua nascita.
Si tratta di una particolare forma del diritto al riconoscimento dettata dall’esigenza di tutelare il nascituro in previsione di possibili eventi sfavorevoli.
La legge inoltre riconosce al cosiddetto “nascituro”:
– la capacità di ereditare anche nei confronti dei concepiti al momento in cui si è aperta la successione;
– il diritto a “ricevere per testamento” da parte dei figli di un determinato soggetto vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti.
Il diritto ad ereditare, da parte del “non ancora concepito”, può sorgere invece solo a seguito di testamento, mentre il “già concepito” può succedere in base a successione legittima.
E’ ammessa anche la possibilità di donare in favore di chi non sia ancora nato.
Una volta che il bambino sia nato, è necessario che la donazione sia accettata dai genitori o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale;
tale accettazione non può essere revocata.
Recentemente la corte di Cassazione ha riconosciuto a chi sia già stato concepito al momento del compimento di un fatto illecito e nato successivamente a questo, il diritto al risarcimento danni che si siano verificati in contemporanea alla nascita o posteriormente a questa.
Quindi è previsto il diritto al risarcimento di tutti i danni che hanno una diretta e concreta incidenza sul nato, anche se conseguenti a fatti illeciti commessi nel periodo in cui il nascituro era solo concepito.
Il nascituro o concepito viene, infatti, riconosciuto come un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma (se pur attenuata o parziale) in quanto titolare, in via diretta, di alcuni interessi personali quali il diritto alla vita e alla integrità psico-fisica.
Il diritto alla vita del nascituro riceve una tutela piena e autonoma dopo il quinto mese di gravidanza della madre.
In particolare tra il quarto e il quinto mese, invece, l’interruzione è ammessa solo per ragioni di tipo terapeutico, quando cioè la gravidanza o il parto possano mettere in grave pericolo la vita della gestante o quando siano state accertate gravi anomalie o malformazioni del feto.
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