Capacità di succedere: di che si tratta?

Giuliano Barone
2025-06-28 06:11:21
Numero di risposte: 7
È l’idoneità di una persona fisica a poter diventare erede di una persona defunta.
Per essere idonei a ricevere un’eredità non serve essere maggiorenni né essere capaci di intendere e di volere:
basta essere nati o persino solo concepiti al momento della morte del soggetto della cui eredità si discute.

Romolo Damico
2025-06-28 05:46:58
Numero di risposte: 7
La capacità di succedere è l’idoneità di una persona fisica a poter diventare erede di una persona defunta.
Questa “capacità” è regolata dall’art. 462 cod. civ. e indica che per essere idonei a ricevere un’eredità non serve essere maggiorenni, né essere capaci di intendere e di volere, né avere altre caratteristiche particolari.
Per essere capaci di succedere è infatti sufficiente essere viventi al momento della morte della persona in questione, basta essere nati o persino solo concepiti.
L’art. 462 cod. civ. si riferisce solo alle persone fisiche e non parla della capacità di succedere delle persone giuridiche: è tuttavia pacifico che anche queste possano essere idonee a ricevere, per testamento, l’eredità di una persona defunta.
La legge prevede poi un caso eccezionale, in cui la capacità di succedere è riconosciuta anche a una persona non solo non ancora nata, ma addirittura non ancora concepita.

Olimpia Parisi
2025-06-28 04:31:54
Numero di risposte: 3
Capacità di succedere è l'aspetto della capacità giuridica che esprime l'attitudine ad essere erede.
Ossia a sostituirsi nei diritti patrimoniali di persona defunta, acquistandone i relativi diritti e assumendone i relativi obblighi.

Emilio Santoro
2025-06-28 03:37:04
Numero di risposte: 2
La capacità di succedere è l’attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius.
Il codice civile stabilisce che è capace di succedere la persona nata al momento in cui si apre la successione; tuttavia tale capacità è in realtà riconosciuta anche ai nascituri concepiti e, solo però nel caso di successione testamentaria, ai non concepiti figli di una persona determinata.
Sono capaci a succedere: In caso di successione legittima, tutte le persone nate o almeno concepite, al momento dell’apertura della successione; si considerano concepite al momento della successione le persone che nascono entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
In caso di successione testamentaria, oltre alle persone sopra menzionate, anche i figli non ancora concepiti di un a determinata persona vivente al momento dell’apertura dela successione.
Quanto alle persone giuridiche, è importante evidenziare che gli enti hanno la capacità di succedere solo per testamento, fatto salvo il caso dello stato.

Pierina Villa
2025-06-28 02:44:12
Numero di risposte: 8
L’indegnità è una causa di esclusione dalla successione, i cui effetti si producono solo a seguito della pronuncia del Giudice.
L’indegno pur avendo la capacità di succedere, vede il proprio acquisto posto nel nulla a seguito della Sentenza giudiziale.
Ricostruendo il significato dell’indegnità è possibile individuare che tale istituto giuridico risponde alla necessità di impedire che chi abbia offeso (in senso giuridicamente rilevante) la persona del defunto, oppure la sua libertà testamentaria, possa in qualche modo trarre profitto dall’eredità dell’offeso.
Da una parte, si presume la volontà del defunto di escludere l’indegno e, dall’altra, si sanziona l’indegno per l’illecito (rappresentato dall’offesa o dall’attentato alla libertà testamentaria).
La casistica dell’indegnità a succedere include:
attentati alla persona fisica del defunto
attentati all’integrità morale del defunto
attentati alla libertà di testare del defunto.
Le ipotesi concrete sono l'omicidio o il tentato omicidio, l'istigazione al suicidio, la calunnia o la falsa testimonianza per reati gravi, nonché la decadenza dalla potestà genitoriale.

Gianriccardo Conte
2025-06-28 02:42:30
Numero di risposte: 4
La capacità di succedere coincide con la capacità giuridica.
Di conseguenza sono capaci succedere tutti coloro che sono nati vivi al momento dell'apertura della successione e che siano ancora viventi.
L'articolo 462 del codice civile, però, indica come capaci succedere anche i concepiti al tempo dell'apertura della successione e, in caso di successione testamentaria, hanno capacità di succedere anche i figli di una determinata persona vivente al momento dell'apertura della successione non ancora concepiti.
Per quella legittima sono capaci di succedere tutti coloro che sono vivi al momento dell'apertura della successione, ma anche quelli che non sono ancora nati, ma sono stati concepiti.
Nella successione testamentaria, invece, possono essere capaci di succedere addirittura coloro che non sono stati ancora concepiti.
Hanno piena capacità di succedere le persone giuridiche in quanto non è più necessaria l'autorizzazione governativa originariamente prevista dall'abrogato articolo 17 del codice civile.
Anche gli enti non riconosciuti possono succedere senza bisogno di trasformarsi in enti riconosciuti, grazie alla abrogazione del primo comma dell'articolo 600 del codice civile che imponeva tale trasformazione a pena di inefficacia delle disposizioni testamentarie che li riguardavano.

Nunzia Ferrari
2025-06-28 02:15:34
Numero di risposte: 6
La capacità di succedere è la specifica capacità di un soggetto di essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive già facenti capo al defunto. Ai sensi del comma 1 dell’art 462 c.c. sono capaci a succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
L’incapacità a succedere determina l’impossibilità del soggetto di essere chiamato all’eredità, è ad esempio il caso di coloro che, al momento dell’apertura della successione legittima, non sono ancora concepiti, oppure il tutore ed il procuratore beneficiari di disposizioni testamentarie che furono stilate al tempo in cui svolgevano la loro attività di tutela.
Al contrario l’indegnità, non impedisce la chiamata all’eredità bensì opera come una causa di esclusione determinando una revocazione dei diritti successori acquistati dall’indegno in virtù dell’accettazione.
Pertanto, i due istituti operano in due momenti diversi, l’incapacità determina l’impossibilità del soggetto di essere chiamato all’eredità, mentre l’indegnità opera dopo che il soggetto è stato chiamato.

Monica Giuliani
2025-06-28 02:10:53
Numero di risposte: 6
La capacità di succedere è l'idoneità di un soggetto a divenire erede di un altro soggetto, defunto.
Essa, come vedremo meglio nei paragrafi seguenti, non presuppone la maggiore età, né la capacità di intendere e di volere, né il possesso di altre specifiche caratteristiche.
La sua disciplina è dettata dall'articolo 462 del codice civile.
Con riferimento alle persone fisiche, la capacità di succedere è riconosciuta, per quanto riguarda la successione legittima, a tutti coloro che sono nati, o almeno concepiti, al momento dell'apertura della successione stessa.
A tal fine, si presumono concepiti a tale momento (salvo prova contraria) coloro che nascono entro trecento giorni dalla morte del de cuius.
Nella successione testamentaria, alle suddette categorie si aggiungono i figli di una determinata persona vivente al momento della morte del testatore, anche se non ancora concepiti.
Sebbene l'articolo 462 del codice civile, nel disciplinare la capacità di succedere, faccia espresso riferimento solo alle persone fisiche, deve ritenersi che, comunque, le persone giuridiche e, più in generale, tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento, possono ereditare, anche se solo per testamento.

Yago Santoro
2025-06-28 02:07:38
Numero di risposte: 5
La capacità di succedere rappresenta una manifestazione della capacità giuridica riconosciuta dall’articolo 1 del codice di diritto sostanziale alle persone fisiche, e coincide con l’attitudine a sostituire il defunto nella titolarità dei rapporti giuridici patrimoniali che all’ereditando stesso erano riconducibili.
La capacità di succedere quindi, al pari della capacità giuridica, si acquisisce al momento della nascita, ossia al realizzarsi dell’evento che si considera verificato con il primo vagito e con la prima respirazione polmonare del feto, senza che, al riguardo, sia richiesto il requisito aggiuntivo dell’idoneità a condurre una vita extrauterina.
In tale contesto, relativamente alla capacità di succedere dei nascituri concepiti e di ricevere soltanto per testamento dei nascituri non concepiti, la dottrina ha parlato, nel tempo, di capacità parziale o quiescente, poiché condizionata dall’evento della nascita, di capacità provvisoria, ovvero di capacità giuridica prenatale o anticipata.
La capacità di succedere stabilita per i nascituri resta subordinata al verificarsi dell’evento nascita, al punto che l’istituzione di erede di un nascituro viene segnalata come una fattispecie a formazione progressiva destinata a perfezionarsi proprio con la nascita dell’erede istituito.
Prima di allora, relativamente alla titolarità dei diritti di cui si tratta, si avrà semplicemente una situazione di pendenza che prevede un’anticipazione eccezionale di alcuni elementi della complessa fattispecie acquisitiva in esame, giacché eccezionalmente si consente che, al momento dell’apertura della successione, il chiamato possa non ancora esistere.
La delazione a favore di nascituri concepiti o non concepiti, ossia di soggetti non ancora venuti ad esistenza, non può quindi essere attuale, trattandosi invece di una delazione differita al momento della nascita.
Fino a quel momento, pertanto, vi sarà vocazione ereditaria, ma non delazione, per quanto al vocato, per ovvi motivi, non sia riconosciuto né l’esercizio dei poteri di vigilanza, di conservazione e di amministrazione temporanea del patrimonio ereditario di cui all’art. 460 cod. civ., né il diritto di accettare o rinunciare all’eredità, presupponendo tutto ciò la sussistenza di una delazione attuale.