L’incapacità legale di agire è la situazione in cui si trova un soggetto che non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale.
È prevista in generale per i minori di età.
Per i maggiorenni, invece, deve essere disposta dall’autorità giudiziaria con una sentenza.
I negozi giuridici compiuti da soggetti legalmente incapaci sono annullabili.
In diritto civile si intende per incapacità naturale la condizione in cui si trova una persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere.
Gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’azione si prescrive in cinque anni, salvo diversa disposizione di legge.
Ciò può avvenire sia a fini di tutela di coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi, sia a fini sanzionatori.
I casi possibili sono ad esempio per i minori di età, per i maggiorenni che non sono in grado di provvedere ai propri interessi, per i minori emancipati, per gli inabilitati, per i beneficiari di amministrazione di sostegno.
Inoltre vi sono anche le situazioni in cui una persona è incapace d’intendere o di volere a causa di una condizione transitoria, come ad esempio l’ubriachezza.