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Nascita: quali diritti mi spettano?

Piccarda Russo
Piccarda Russo
2025-06-24 09:56:46
Numero di risposte : 3
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La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento della nascita. Con il termine acquista si vuole sottolineare che si diviene titolari di diritti e doveri, e ci si potrà avvalere della protezione accordata dall’ordinamento, dal momento della nascita. La capacità ad essere titolari di poteri e doveri giuridici sorgono nel momento in cui vi è il distacco del feto dal grembo materno. Prima dell’inizio dell’attività respiratoria non vi è soggetto e quindi capacita giuridica. Al concepito non è riconosciuto un diritto assoluto alla vita, in quanto è sempre possibile l’applicazione dell’aborto terapeutico. Qualora sussistesse un conflitto di interessi tra il diritto alla salute della madre, ex art. 32 della cost, e il diritto alla vita del concepito, ex art. 2 cost, viene favorito il diritto alla salute della madre in quanto soggetto già venuto ad esistenza. Gli unici diritti che sono riconosciuti al concepito sono diritti a carattere patrimoniale. Il concepito ha capacità di succedere mortis causa e si possono conferire donazioni a nascituri. Quella del concepito è una situazione di attesa nella titolarità dei diritti, che si risolve in una tutela conservativa di un patrimonio destinato e senza un titolare, riferito all’interesse del futuro nato.
Kayla Bernardi
Kayla Bernardi
2025-06-14 14:54:25
Numero di risposte : 8
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La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. Le persone, appena nascono, non hanno bisogno di alcun riconoscimento formale, in quanto l’acquisto della capacità di essere titolari di diritti e doveri viene riconosciuta in modo automatico dal nostro ordinamento. Sin da piccoli ciascun individuo può essere titolare di qualsiasi diritto, anche se non è in grado di poterlo esercitare da solo. Un bambino può essere titolare degli stessi diritti di una persona adulta. Sarà titolare dei cosiddetti diritti fondamentali, quelli che la nostra Costituzione all’articolo 2 definisce “diritti inviolabili dell’uomo”, come il diritto alla vita, all’integrità psico-fisica, alla libertà personale, alla dignità della persona. Potrà essere titolare di tutti gli altri diritti riconosciuti dall’ordinamento nelle diverse situazioni di vita, come ad esempio il diritto allo studio, il diritto all’educazione e mantenimento dei genitori, i diversi diritti che ogni individuo può acquisire in virtù di particolari momenti, come ad esempio il diritto ad ereditare patrimoni, il diritto ad essere proprietari di beni acquisiti con contratti di compravendita. Anche a una persona priva della necessaria maturità, della “capacità di intendere e di volere”, il nostro ordinamento giuridico riconosce la titolarità di diritti, anche se poi per poterli esercitare dovrà avvalersi di rappresentanti legali, che nel caso dei minori di età sono solitamente i genitori. I minori di età hanno la capacità giuridica, ma non la capacità di agire, ovvero la capacità di compiere atti giuridici. Manca in altre parole la capacità di compiere quegli atti in grado di incidere sulla situazione personale e patrimoniale. Questi atti verranno compiuti dai genitori in nome e per conto dei loro figli.