Qual è la differenza tra un'azione di riduzione e un'azione di restituzione?

Damiano Fiore
2025-06-09 12:15:41
Numero di risposte
: 2
L’azione di restituzione è una modalità di reintegrazione della quota di legittima lesa – avente carattere reale – e che presenta quale presupposto indefettibile il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
La prima azione, infatti, si pone quale presupposto per l’esercizio della seconda e ha natura di azione personale di accertamento costitutivo nei confronti del donatario.
Diversamente, l’azione di restituzione ha natura di azione reale e di condanna nei confronti del proprietario del bene donato, sia esso il medesimo donatario ovvero il terzo a cui è stato medio tempore trasferito il bene.
Fatte le dovute premesse, è chiaro che qualora un soggetto rinunci all’azione di riduzione si avrebbe, come conseguenza implicita, la rinuncia all’azione di restituzione.
Diversamente, la rinuncia all’azione di restituzione, non comporta rinuncia all’azione di riduzione.
Infatti, il legittimario leso, potrebbe ben rinunciare ad agire in restituzione contro i terzi aventi causa, conservando però la facoltà di agire in riduzione contro il donatario.

Armando De rosa
2025-06-09 08:36:05
Numero di risposte
: 8
L'azione di riduzione in senso stretto è volta ad ottenere la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal defunto, che si siano rivelate lesive dei diritti dei legittimari, ciò fino a consentire loro la reintegrazione della quota riservata per legge.
L'azione di restituzione è invece quell'azione giudiziale, conseguente all'esperimento vittorioso della azione di riduzione, mediante la quale il legittimario richiede la materiale restituzione di uno o più beni fino a soddisfare il proprio diritto originariamente leso dalle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal defunto.
Sono azioni giudiziali che consentono di tutelare i propri diritti ereditari.
L'esperimento delle azioni di riduzione e di restituzione presuppone un'attenta e dettagliata analisi del patrimonio relitto, di eventuali debiti lasciati dal defunto e delle disposizioni liberali che direttamente o indirettamente il De Cuius potrebbe aver posto in essere.

Veronica Martinelli
2025-06-09 07:33:43
Numero di risposte
: 8
L’azione di riduzione mira a dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie lesive del legittimario danneggiato o che è stato ignorato nel testamento. Di contro, il recupero effettivo dei beni spettanti al legittimario avviene solo successivamente con l’azione di restituzione. L'intento della riforma non era quello di eliminare l'azione di riduzione, ma l'azione di restituzione della donazione, ovvero quella intrapresa contro il terzo acquirente del bene. Il presupposto fondamentale dell’azione di restituzione della donazione è l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione. Pertanto, è possibile agire in restituzione verso i terzi proprietari del bene donato solo se il legittimario non riesce a trovare copertura nel patrimonio di chi ha ricevuto tale bene per spirito di liberalità in valore superiore alla quota disponibile.
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