L’azione di restituzione è una modalità di reintegrazione della quota di legittima lesa – avente carattere reale – e che presenta quale presupposto indefettibile il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
La prima azione, infatti, si pone quale presupposto per l’esercizio della seconda e ha natura di azione personale di accertamento costitutivo nei confronti del donatario.
Diversamente, l’azione di restituzione ha natura di azione reale e di condanna nei confronti del proprietario del bene donato, sia esso il medesimo donatario ovvero il terzo a cui è stato medio tempore trasferito il bene.
Fatte le dovute premesse, è chiaro che qualora un soggetto rinunci all’azione di riduzione si avrebbe, come conseguenza implicita, la rinuncia all’azione di restituzione.
Diversamente, la rinuncia all’azione di restituzione, non comporta rinuncia all’azione di riduzione.
Infatti, il legittimario leso, potrebbe ben rinunciare ad agire in restituzione contro i terzi aventi causa, conservando però la facoltà di agire in riduzione contro il donatario.