Restituzione in Successione: Di Cosa Si Tratta?

Egidio Esposito
2025-06-20 20:06:57
Numero di risposte
: 4
La Restituzione in Successione è disciplinata nell’ambito dell’azione di petizione ereditaria, che è l’azione con cui l’erede può far valere la sua qualità e chiedere la restituzione di beni ereditari a chi li possegga.
Può essere esercitata sia contro altri eredi, sia contro chi possegga beni ereditari senza averne titolo.
Può essere esercitata senza limiti di tempo, ma incontra il limite dell’eventuale acquisto della proprietà per usucapione da parte del possessore.
Tale azione è imprescrittibile.
L’azione di petizione ereditaria è disciplinata all’articolo 533 del Codice Civile.
La sua introduzione deve essere obbligatoriamente preceduta da un tentativo di mediazione davanti ad un organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia.
Le diverse azioni possono normalmente essere esercitate insieme, nell’ambito di un’unica causa.
Il Tribunale competente è sempre quello del luogo di apertura della successione, ossia il Tribunale del luogo di ultimo domicilio del defunto.
In ogni caso, nella stessa causa si potrà impugnare il testamento perché ritenuto falso, chiedere in ogni caso la riduzione delle disposizioni lesive dei propri diritti di legittima e chiedere la divisione ereditaria.

Tosca Silvestri
2025-06-13 14:42:04
Numero di risposte
: 7
Con l’azione di restituzione della donazione i legittimari possono richiedere la restituzione di un bene donato in pregiudizio alla quota che spettava loro per legge.
Con l’azione di restituzione della donazione i beneficiari legali possono richiedere la restituzione dei beni donati in violazione delle quote di legittima a patto che non siano trascorsi venti anni dalla cessione gratuita del bene.
Questo significa che, tali soggetti hanno il diritto di rivolgersi all'acquirente della donazione per richiederne la restituzione, con la possibilità di eliminare anche eventuali ipoteche gravanti sullo stesso, implicate da istituti bancari.
Data la definizione di azione di restituzione della donazione è fondamentale che vi sia stata una lesione della quota di legittima.
In ogni caso, il presupposto fondamentale dell’azione di restituzione della donazione è l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.
Pertanto, è possibile agire in restituzione verso i terzi proprietari del bene donato solo se il legittimario non riesce a trovare copertura nel patrimonio di chi ha ricevuto tale bene per spirito di liberalità in valore superiore alla quota disponibile.
La possibilità per il legittimario di richiedere ai terzi la restituzione dei beni donati dipende dal fatto che la richiesta di riduzione sia stata registrata entro dieci anni dall'apertura della successione o, se è stata registrata dopo tale periodo, che la registrazione sia avvenuta prima di quella relativa all'acquisto, a titolo oneroso, da parte del terzo.
L’azione di restituzione della donazione può essere intrapresa entro 20 anni dalla donazione stessa.
Tuttavia, questo periodo di tempo può anche essere interrotto nei confronti del coniuge o dei parenti diretti del donatore nel caso in cui avessero notificato e trascritto un atto di opposizione stragiudiziale all’atto di donazione.
Inoltre, è bene sapere che è possibile, per il legittimario leso, la rinuncia all’azione di restituzione.
Ciò tuttavia non comporta anche la rinuncia all’azione di riduzione e dunque il legittimario potrebbe rinunciare all’azione di restituzione nei confronti del proprietario del bene donato conservando la facoltà di impugnare la donazione agendo nei confronti di colui che ha donato il bene.

Gianantonio De Angelis
2025-06-13 12:44:36
Numero di risposte
: 5
L’azione di restituzione è una modalità di reintegrazione della quota di legittima lesa – avente carattere reale – e che presenta quale presupposto indefettibile il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
La sua funzione è quella di recuperare i beni che – con disposizioni testamentarie o liberalità – sono stati attribuiti dal de cuius causando una lesione di legittima nei confronti di determinati soggetti ossia i c.d. legittimari.
L’azione di restituzione viene effettuata contro i beneficiari degli atti di liberalità del de cuius in favore di coeredi ovvero terzi estranei a cui è stato – medio tempore – alienato il bene dal beneficiario del lascito ovvero della liberalità.
Il primo presupposto è, come anticipato, il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
L’effetto tipico dell’azione di restituzione è il c.d. effetto purgativo, ossia che i beni immobili, per i quali viene esercitata l’azione, devono essere restituiti al ricorrente liberi da ogni peso e ipoteca.
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