Con l’azione di restituzione della donazione i legittimari possono richiedere la restituzione di un bene donato in pregiudizio alla quota che spettava loro per legge.
Con l’azione di restituzione della donazione i beneficiari legali possono richiedere la restituzione dei beni donati in violazione delle quote di legittima a patto che non siano trascorsi venti anni dalla cessione gratuita del bene.
Questo significa che, tali soggetti hanno il diritto di rivolgersi all'acquirente della donazione per richiederne la restituzione, con la possibilità di eliminare anche eventuali ipoteche gravanti sullo stesso, implicate da istituti bancari.
Data la definizione di azione di restituzione della donazione è fondamentale che vi sia stata una lesione della quota di legittima.
In ogni caso, il presupposto fondamentale dell’azione di restituzione della donazione è l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.
Pertanto, è possibile agire in restituzione verso i terzi proprietari del bene donato solo se il legittimario non riesce a trovare copertura nel patrimonio di chi ha ricevuto tale bene per spirito di liberalità in valore superiore alla quota disponibile.
La possibilità per il legittimario di richiedere ai terzi la restituzione dei beni donati dipende dal fatto che la richiesta di riduzione sia stata registrata entro dieci anni dall'apertura della successione o, se è stata registrata dopo tale periodo, che la registrazione sia avvenuta prima di quella relativa all'acquisto, a titolo oneroso, da parte del terzo.
L’azione di restituzione della donazione può essere intrapresa entro 20 anni dalla donazione stessa.
Tuttavia, questo periodo di tempo può anche essere interrotto nei confronti del coniuge o dei parenti diretti del donatore nel caso in cui avessero notificato e trascritto un atto di opposizione stragiudiziale all’atto di donazione.
Inoltre, è bene sapere che è possibile, per il legittimario leso, la rinuncia all’azione di restituzione.
Ciò tuttavia non comporta anche la rinuncia all’azione di riduzione e dunque il legittimario potrebbe rinunciare all’azione di restituzione nei confronti del proprietario del bene donato conservando la facoltà di impugnare la donazione agendo nei confronti di colui che ha donato il bene.