L’azione di riduzione è una forma di tutela concessa ai legittimari, che possono contestare il contenuto di un testamento che non rispecchia i loro diritti.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
L’azione di riduzione viene fatta senza distinguere tra eredità e legato, in modo proporzionale.
Per potere intraprendere una azione di riduzione è necessario che si verifichino alcuni presupposti, come sottolineato dall’art 564 cc.
Il legittimario deve accettare l’eredità con beneficio d’inventario e deve “ imputare ex se” donazioni e legati ricevuti.
L’azione di riduzione viene effettuata poi, calcolando in modo preciso le varie quote.
La prescrizione in questo caso segue le regole ordinarie, quindi avviene dopo 10 anni.
La maggioranza ritiene che debba essere considerata la data dell’accettazione dell’eredità, infatti solo dopo tale momento l’interessato può rendersi conto effettivamente della situazione.
La riduzione delle donazioni è una conseguenza dell’incapienza del patrimonio ereditario.
L’azione di restituzione, che può essere di due tipi: contro il donatario o legatario e contro terzi ai quali sono stati alienati i beni in oggetto, e non sono trascorsi 20 anni.
L’art. 558 cc sottolinea che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
In alcuni casi, comunque, tale azione non è sufficiente a integrare i diritti dei legittimari, questi ultimi possono agire anche nei confronti delle donazioni effettuate dal defunto, mentre era ancora in vita.