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Riduzione Ereditaria: Come Funziona?

Mario Greco
Mario Greco
2025-07-09 03:00:39
Numero di risposte : 7
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L’azione di riduzione è una forma di tutela concessa ai legittimari, che possono contestare il contenuto di un testamento che non rispecchia i loro diritti. Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. L’azione di riduzione viene fatta senza distinguere tra eredità e legato, in modo proporzionale. Per potere intraprendere una azione di riduzione è necessario che si verifichino alcuni presupposti, come sottolineato dall’art 564 cc. Il legittimario deve accettare l’eredità con beneficio d’inventario e deve “ imputare ex se” donazioni e legati ricevuti. L’azione di riduzione viene effettuata poi, calcolando in modo preciso le varie quote. La prescrizione in questo caso segue le regole ordinarie, quindi avviene dopo 10 anni. La maggioranza ritiene che debba essere considerata la data dell’accettazione dell’eredità, infatti solo dopo tale momento l’interessato può rendersi conto effettivamente della situazione. La riduzione delle donazioni è una conseguenza dell’incapienza del patrimonio ereditario. L’azione di restituzione, che può essere di due tipi: contro il donatario o legatario e contro terzi ai quali sono stati alienati i beni in oggetto, e non sono trascorsi 20 anni. L’art. 558 cc sottolinea che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. In alcuni casi, comunque, tale azione non è sufficiente a integrare i diritti dei legittimari, questi ultimi possono agire anche nei confronti delle donazioni effettuate dal defunto, mentre era ancora in vita.
Isabel Silvestri
Isabel Silvestri
2025-06-25 02:15:06
Numero di risposte : 7
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L’azione di riduzione è l’azione concessa ai legittimari o loro eredi o aventi causa, diretta a reintegrare le quote a essi spettanti, che siano state lese per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie. Nel nostro ordinamento, infatti, la legge riserva ad alcuni soggetti una quota di eredità o altri diritti nella successione. Per poter esercitare l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Il legittimario deve però imputare alla propria quota le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal testatore e sempre che le donazioni o i legati a lui fatti non ledano la legittima spettante ai coeredi. Se la lesione della legittima è stata fatta con disposizioni testamentarie, queste vengono ridotte proporzionalmente senza distinguere fra eredi o legatari. Se la lesione è avvenuta per effetto di donazioni, queste sono soggette a riduzione fino alla quota della quale il defunto poteva disporre, cominciando dall’ultima. Se è avvenuta per effetto di disposizioni testamentarie o di donazioni, si procede prima alla riduzione delle disposizioni testamentarie poi a quella delle donazioni solo quando la prima non sia stata sufficiente a ricostituire le quote dei legittimari.