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Quando serve un reso?

Secondo Grasso
Secondo Grasso
2025-06-18 06:00:27
Numero di risposte : 5
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L’azione di restituzione è una modalità di reintegrazione della quota di legittima lesa – avente carattere reale – e che presenta quale presupposto indefettibile il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione. La sua funzione è quella di recuperare i beni che – con disposizioni testamentarie o liberalità – sono stati attribuiti dal de cuius causando una lesione di legittima nei confronti di determinati soggetti ossia i c.d. legittimari. Il primo presupposto è, come anticipato, il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione; L’azione di restituzione viene effettuata contro i beneficiari degli atti di liberalità del de cuius in favore di coeredi ovvero terzi estranei a cui è stato – medio tempore – alienato il bene dal beneficiario del lascito ovvero della liberalità. Il soggetto terzo, il quale si trova esposto all’azione di restituzione, può percorrere due vie: restituire al ricorrente il bene in natura e agire nei confronti del suo alienante per reintegrare le sue spettanze ovvero pagare l’equivalente del bene in denaro al ricorrente. L’effetto tipico dell’azione di restituzione è il c.d. effetto purgativo, ossia che i beni immobili, per i quali viene esercitata l’azione, devono essere restituiti al ricorrente liberi da ogni peso e ipoteca.
Costanzo Farina
Costanzo Farina
2025-06-05 12:49:43
Numero di risposte : 4
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L’azione di restituzione della donazione può essere intrapresa entro 20 anni dalla donazione stessa. Tuttavia, questo periodo di tempo può anche essere interrotto nei confronti del coniuge o dei parenti diretti del donatore nel caso in cui avessero notificato e trascritto un atto di opposizione stragiudiziale all’atto di donazione. In ogni caso, il presupposto fondamentale dell’azione di restituzione della donazione è l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione. Pertanto, è possibile agire in restituzione verso i terzi proprietari del bene donato solo se il legittimario non riesce a trovare copertura nel patrimonio di chi ha ricevuto tale bene per spirito di liberalità in valore superiore alla quota disponibile. Inoltre, la possibilità per il legittimario di richiedere ai terzi la restituzione dei beni donati dipende dal fatto che la richiesta di riduzione sia stata registrata entro dieci anni dall'apertura della successione o, se è stata registrata dopo tale periodo, che la registrazione sia avvenuta prima di quella relativa all'acquisto, a titolo oneroso, da parte del terzo.