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Prescrizione per la riduzione ereditaria: Quanto tempo ho?

Gastone Gatti
Gastone Gatti
2025-06-28 07:51:40
Numero di risposte : 9
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L’azione di riduzione è l’azione spettante a chi ritenga che sia stato violato il proprio diritto alla quota di legittima. I parenti più stretti del defunto - figli, coniuge o parte dell’unione civile, genitori, altri ascendenti o discendenti se esistenti - sono detti legittimari ed hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario del defunto fissata per legge. Attraverso l’azione di riduzione essi possono ottenere la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti, ed anche delle donazioni effettuate in vita dal defunto, fino alla reintegrazione della quota loro riservata per legge. L’azione deve essere esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione.
Benedetta Lombardi
Benedetta Lombardi
2025-06-19 08:00:11
Numero di risposte : 6
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Secondo il prevalente orientamento, l’azione di riduzione rappresenta un fenomeno di inefficacia successiva, totola o parziale, dell’atto colpito da riduzione. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il termine di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione. Altro ed opposto orientamento giurisprudenziale, invece, individua il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di riduzione nella data di pubblicazione del testamento. La dottrina ammette quasi concordemente che l’azione di riduzione sia soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Ad avviso del prevalente indirizzo interpretativo, il termine decorrerà dall’apertura della successione, ma in alcuni casi la decorrenza iniziale può ritenersi prorogata fino al giorno in cui è cominciata la possibilità di esercitare il diritto in questione. Nel caso in cui la lesione sia dovuta a donazioni il termine scatterà invece dal momento dell’apertura della successione in quanto la lesione è attuale. In tal caso, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetti l’eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato ad esperire l’azione di riduzione. Se manca la situazione di danno non può decorrere il termine di prescrizione di tale azione.
Carmelo Testa
Carmelo Testa
2025-06-07 16:28:40
Numero di risposte : 6
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L'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo con riferimento alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie. Nel caso in cui la lesione derivi da donazioni tale termine decorre dalla data di apertura della successione, non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva. Diversa è la situazione che si presenta, invece, con riferimento alla ipotesi in cui la lesione della legittima sia ricollegabile a disposizioni testamentarie. In tal caso, infatti, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l'eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato ad esperire l'azione di riduzione. Premesso che nessuna norma prevede che il termine per esperire l'azione di riduzione decorra dalla data di apertura della successione. Il termine è incontestabilmente quello decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.