Secondo il prevalente orientamento, l’azione di riduzione rappresenta un fenomeno di inefficacia successiva, totola o parziale, dell’atto colpito da riduzione. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il termine di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione. Altro ed opposto orientamento giurisprudenziale, invece, individua il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di riduzione nella data di pubblicazione del testamento. La dottrina ammette quasi concordemente che l’azione di riduzione sia soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Ad avviso del prevalente indirizzo interpretativo, il termine decorrerà dall’apertura della successione, ma in alcuni casi la decorrenza iniziale può ritenersi prorogata fino al giorno in cui è cominciata la possibilità di esercitare il diritto in questione. Nel caso in cui la lesione sia dovuta a donazioni il termine scatterà invece dal momento dell’apertura della successione in quanto la lesione è attuale. In tal caso, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetti l’eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato ad esperire l’azione di riduzione. Se manca la situazione di danno non può decorrere il termine di prescrizione di tale azione.