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Restituzione: quali sono i tempi per agire?

Sebastiano Rizzo
Sebastiano Rizzo
2025-06-06 01:47:24
Numero di risposte : 4
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L’azione di restituzione della donazione può essere intrapresa entro 20 anni dalla donazione stessa. Tuttavia, questo periodo di tempo può anche essere interrotto nei confronti del coniuge o dei parenti diretti del donatore nel caso in cui avessero notificato e trascritto un atto di opposizione stragiudiziale all’atto di donazione. Una volta stabilito che una donazione pregiudica il diritto di un erede a ricevere la sua parte legittima, tale erede deve agire contro il patrimonio del donatario e, nel caso in cui non riesca a recuperare i fondi, può rivolgersi al proprietario attuale del bene donato per richiederne la restituzione o, in alternativa, il pagamento del suo credito. La possibilità per il legittimario di richiedere ai terzi la restituzione dei beni donati dipende dal fatto che la richiesta di riduzione sia stata registrata entro dieci anni dall'apertura della successione o, se è stata registrata dopo tale periodo, che la registrazione sia avvenuta prima di quella relativa all'acquisto, a titolo oneroso, da parte del terzo. Inoltre, è bene sapere che è possibile, per il legittimario leso, la rinuncia all’azione di restituzione. Ciò tuttavia non comporta anche la rinuncia all’azione di riduzione e dunque il legittimario potrebbe rinunciare all’azione di restituzione nei confronti del proprietario del bene donato conservando la facoltà di impugnare la donazione agendo nei confronti di colui che ha donato il bene.
Felice Rossi
Felice Rossi
2025-06-05 22:24:44
Numero di risposte : 10
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Il primo presupposto è, come anticipato, il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione. Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili – e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione – il ricorrente (legittimario leso), escusso precedentemente il patrimonio del donatario incapiente, ha la facoltà di agire contro i terzi per recuperare quanto di sua spettanza e comporre così la sua quota di legittima. Nel caso specifico delle donazioni, se l’azione di restituzione viene esperita dopo 20 anni dalla trascrizione dell’atto di liberalità, i gravami (pesi e ipoteche) restano efficaci e il legittimario leso ha un mero diritto di credito verso il donatario, pari al minor valore dei beni che egli ha in restituzione. La rinuncia all’opposizione comporta solo la facoltà di sospendere il termine per chiedere la restituzione del bene donato (20 anni) e non anche la rinuncia ad agire in restituzione. La rinuncia all’opposizione in sostanza elimina il potere di sospendere i termini per proporre l’azione di restituzione verso i terzi acquirenti del bene donato.
Luciana Fiore
Luciana Fiore
2025-06-05 20:46:17
Numero di risposte : 5
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Oggi all’art. 561 e 563 è stato introdotto un termine di venti anni dalla data della trascrizione della donazione, decorso il quale, in mancanza di un atto di opposizione, non è più possibile esperire l’azione di restituzione verso terzi. Tale termine si aggiunge al normale termine di prescrizione di dieci anni dalla apertura della successione della azione di riduzione. Il legittimario dovrà aggredire per prima la donazione più vecchia, anche se non potrà agire in restituzione verso i terzi acquirenti perché passati venti anni dalla trascrizione. Si ritiene che questa nuova normativa si applichi solo alle donazioni stipulate/successioni apertesi dopo l’entrata in vigore della riforma e quindi dal 14 maggio 2005, e da questo momento inizia a decorrere anche per le donazioni anteriori il ventennio così da far salvo il diritto di opposizione.