L’azione di restituzione della donazione può essere intrapresa entro 20 anni dalla donazione stessa. Tuttavia, questo periodo di tempo può anche essere interrotto nei confronti del coniuge o dei parenti diretti del donatore nel caso in cui avessero notificato e trascritto un atto di opposizione stragiudiziale all’atto di donazione.
Una volta stabilito che una donazione pregiudica il diritto di un erede a ricevere la sua parte legittima, tale erede deve agire contro il patrimonio del donatario e, nel caso in cui non riesca a recuperare i fondi, può rivolgersi al proprietario attuale del bene donato per richiederne la restituzione o, in alternativa, il pagamento del suo credito.
La possibilità per il legittimario di richiedere ai terzi la restituzione dei beni donati dipende dal fatto che la richiesta di riduzione sia stata registrata entro dieci anni dall'apertura della successione o, se è stata registrata dopo tale periodo, che la registrazione sia avvenuta prima di quella relativa all'acquisto, a titolo oneroso, da parte del terzo.
Inoltre, è bene sapere che è possibile, per il legittimario leso, la rinuncia all’azione di restituzione.
Ciò tuttavia non comporta anche la rinuncia all’azione di riduzione e dunque il legittimario potrebbe rinunciare all’azione di restituzione nei confronti del proprietario del bene donato conservando la facoltà di impugnare la donazione agendo nei confronti di colui che ha donato il bene.