I beni pubblici si distinguono in demaniali e patrimoniali indisponibili. La distinzione si basa su un criterio puramente formale, cioè sul fatto che la legge definisca il bene demaniale o meno. I beni demaniali presentano due caratteristiche fondamentali: sono sempre beni immobili o universalità di beni mobili e devono appartenere ad enti pubblici territoriali. I beni patrimoniali si distinguono in beni indisponibili e disponibili. I primi sono destinati ad un pubblico servizio, al conseguimento di fini pubblici e sono perciò beni pubblici, i secondi hanno carattere strumentale in quanto destinati alla produzione di redditi, sono beni di proprietà di enti pubblici. I beni patrimoniali indisponibili sono beni pubblici, sia mobili che immobili, e possono appartenere a qualsiasi ente pubblico. I beni patrimoniali disponibili non sono beni pubblici, ma di proprietà di un ente pubblico, hanno carattere prevalentemente redditizio e sono usati dalla P.A. perché producano un reddito. I beni demaniali si suddividono in demanio necessario, demanio accidentale e demanio naturale. Il demanio necessario comprende il demanio marittimo, il demanio idrico e il demanio militare. Il demanio accidentale comprende beni che possono anche non essere di proprietà di enti pubblici territoriali, qualora però lo siano, rientrano nel demanio e non nei beni patrimoniali indisponibili. Il demanio naturale sono i beni del demanio necessario, tranne quello militare.