L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto.
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto a terzi per un certo periodo di tempo o per tutta la durata dello stesso, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
Dovere dell’usufruttuario è quello di cedere unicamente il diritto di cui è titolare e di notificare la cessione al proprietario stesso.
L’usufruttuario ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa ed ha il diritto di eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa, con la possibilità di toglierle alla fine dell’usufrutto.
L’usufruttuario può concludere contratti di locazione aventi per oggetto il bene concessogli in godimento e le locazioni in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata di data certa anteriore, continueranno per tutta la durata stabilita, ma non oltre il quinquiennio della cessazione dell’usufrutto.
Le spese e, in generale, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario, così come le spese straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
L’usufruttuario è tenuto, per tutta la durata dell’usufrutto, a pagare le imposte, i canoni le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.