Quali diritti ha chi ha l'usufrutto?

Donatella Mazza
2025-07-16 08:38:55
Numero di risposte
: 6
L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto.
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto a terzi per un certo periodo di tempo o per tutta la durata dello stesso, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
Dovere dell’usufruttuario è quello di cedere unicamente il diritto di cui è titolare e di notificare la cessione al proprietario stesso.
L’usufruttuario ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa ed ha il diritto di eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa, con la possibilità di toglierle alla fine dell’usufrutto.
L’usufruttuario può concludere contratti di locazione aventi per oggetto il bene concessogli in godimento e le locazioni in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata di data certa anteriore, continueranno per tutta la durata stabilita, ma non oltre il quinquiennio della cessazione dell’usufrutto.
Le spese e, in generale, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario, così come le spese straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
L’usufruttuario è tenuto, per tutta la durata dell’usufrutto, a pagare le imposte, i canoni le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Jole Lombardi
2025-07-09 05:08:18
Numero di risposte
: 8
L’usufrutto è regolato dalle norme di cui agli artt. 978 e ss. del codice civile e può essere definito come un diritto reale di godimento di un bene altrui, da cui si traggono tutte le utilità, rispettando la destinazione economica della cosa col rispetto altresì dei limiti imposti dalla legge. L’usufruttuario può godere di ogni utilità prodotta dalla cosa, può vendere i frutti o darla in locazione ma ha l’obbligo di custodia della cosa e di restituzione al termine dell’usufrutto. L’usufruttuario è tenuto a restituire le cose che formano oggetto del suo diritto quando questo sia cessato, e a goderne impiegando l’ordinaria diligenza. L’usufruttuario però può cedere il diritto di usufrutto a terzi dietro corrispettivo o a titolo gratuito. Esistono due casi in cui l’usufruttuario può diventare proprietario e, di conseguenza, godere dei diritti di compravendita sull’immobile e cioè: quando l’usufruttuario acquista la casa dal nudo proprietario; quando, per successione o decesso del nudo proprietario, l’usufruttuario acquista la totalità dei diritti di proprietà. Solo in questi due casi di consolidamento dell’usufrutto, il titolare del diritto può diventare proprietario pieno dell’immobile e decidere, eventualmente, di venderlo.
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